GRUPPO DI STUDI SUGLI USI CIVICI E I DEMANI NELL'ITALIA MERIDIONALE- Coordinatore regionale della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva per la Campania- Referente gruppo di lavoro Usi civici e Demani Banca delle Competenze Università di Salerno- gdigenio@unisa.it rif. 3356797337 /prof. avv. Giuseppe Di Genio, docente di Diritto Costituzionale Università Salerno - Avvocato Cassazionista e istruttore perito demaniale Albo regionale Campania
venerdì 6 luglio 2007
Usi civici: legge regionale integrativa in PUGLIA
Usi civici: legge regionale integrativa in PUGLIA
E' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 2 luglio 2007 la Legge regionale n. 19/07 di integrazione delle norme vigenti in materia di usi civici.
Le integrazioni riguardano le Leggi regionali n. 14/04 e n. 7/98 e si riferiscono all'applicazione di una riduzione del canone di affrancazione, da parte dei comuni, sulle terre civiche e alla definizione del valore del canone valutato sulla base dell'utilizzabilità edilizia del terreno interessato. La riduzione si applica alle terre civiche riguardanti immobili destinati a prime case, ad attività produttive o artigianali, o a conduzione familiare, che da tempo hanno irrimediabilmente perduto la struttura e la destinazione di terreni agrari. La legge n. 19/07 è dichiarata urgente e, pertanto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
IL TESTO IN ALLEGATOPARTE I
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2007, n.19
“Integrazioni all’articolo 54 della legge regionale
4 agosto 2004, n. 14, e all’articolo 10 della
legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti
gli usi civici”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 1
(Integrazione all’articolo 54 della legge regionale
4 agosto 2004, n. 14)
1. All’articolo 54 (Usi civici - Semplificazione
delle procedure di legittimazione) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004), è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
“3 bis Le terre civiche gravate di livello, riportate
negli stati degli arbitrari occupatori, di cui
ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli
strumenti urbanistici dei comuni interessati e
per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi
edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree
rivenienti da atti notarili, di successione o di
compravendita, vengono, a richiesta degli interessati,
affrancate dai rispettivi comuni i quali
possono applicare una riduzione non superiore
ai due terzi del valore del canone di affrancazione,
ovvero richiedere il pagamento minimo di
un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si
applicano alle terre civiche che riguardino
immobili destinati a prime case, ad attività produttive
artigianali o commerciali a conduzione
familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che
da tempo hanno perduto irreversibilmente la
conformazione fisica e la destinazione funzionale
di terreni agrari.
Art. 2
(Integrazione all’articolo 10 della legge regionale
28 gennaio 1998, n. 7)
1. All’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio
1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del
regio decreto 26 febbraio 1928, n 332), è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6 bis Il valore del canone di affrancazione
deve altresì tenere conto dell’incremento di
valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del
terreno interessato”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 Giugno 2007
Vendola
LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2007, n.20
“Modifica al comma 2 dell’articolo 23 della
legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5,
6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 1
(Modifica all’articolo 23 della legge regionale 11
febbraio 1999, n 11)
1. Al comma 2 dell’articolo 23 (Mini-aree di
sosta) della legge regionale 11 febbraio 1999, n.
11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artico-
Bollettino Ufficiale 10928 iciale della Regione Puglia - n. 94 del 2-7-2007