(EVENTO MY PARK 2009-CESDUCIM ASCEA 26 SETTEMBRE 2009)
pubblichiamo la Relazione del Dott. LEONARDO GIAMBATTISTA VENNERI
"Poi che la carità del natio locomi strinse, raunai le fronde spartee rende' le a colui, ch'era già fioco. Indi venimmo al fine ove si partelo secondo giron dal terzo, e dovesi vede di giustizia orribil arte. A ben manifestar le cose nove,dico che arrivammo ad una landache dal suo letto ogne pianta rimove. La dolorosa selva l'è ghirlandaintorno, come 'l fosso tristo ad essa;quivi fermammo i passi a randa a randa. Lo spazzo era una rena arida e spessa,non d'altra foggia fatta che coleiche fu da' piè di Caton già soppressa. O vendetta di Dio, quanto tu deiesser temuta da ciascun che leggeciò che fu manifesto a li occhi mei! D'anime nude vidi molte greggeche piangean tutte assai miseramente,e parea posta lor diversa legge. violenti controSupin giacea in terra alcuna gente, DIO alcuna si sedea tutta raccolta, ARTEe altra andava continüamente. NATURAQuella che giva 'ntorno era più molta,e quella men che giacëa al tormento,ma più al duolo avea la lingua sciolta. Sovra tutto 'l sabbion, d'un cader lento,piovean di foco dilatate falde,come di neve in alpe sanza vento".
Avrete riconosciuto l’incipit del XIV Canto dell’Inferno, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Siamo nel terzo girone del settimo cerchio, e da qui fino al XVII Canto, si narra di color che “fanno forza ne la deitade, spregiando natura e sua bontade”, ovvero i violenti contro Dio, Natura ed Arte. Chi sono costoro che Dante indica tra i violenti contro natura ed arte, puniti da una pioggia di fuoco, è ben chiaro. Pur tuttavia, è mia opinione pensare che se il Sommo Poeta fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe indicato tra questi, non i sodomiti e gli usurai, bensì i violenti contro la natura intesa come ambiente, vale a dire i devastatori della natura, i deturpatori del paesaggio, coloro che inquinano le risorse naturali, gli speculatori edilizi, coloro insomma, che si fan spregio della natura, mossi solo dalla sete di danaro . Ed è di questo che vogliamo parlare, del rispetto, rispetto della natura, e delle leggi. Partendo dal generale, fino ad arrivare al particolare, ovvero al tema odierno.
Una recente pronunzia del Consiglio di Stato, datata 10 settembre 2009, recentissima quindi, sancisce, e si spera definitivamente, come le ragioni della tutela del paesaggio, siano prevalenti sull’attività imprenditoriale. Ora, sia il paesaggio che l’attività imprenditoriale sono tutelati dalla costituzione (Art. 9 e art. 41) ma con questa decisione, la n° 5459/2009, il Consiglio di Stato sez. VI, ha stabilito delle priorità, o meglio ha indicato come interesse prevalente da tutelare, il paesaggio. Il passaggio chiave è quello finale: “ … la previsione regionale, di particolare rigore, trova piena giustificazione nell’esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, che ha già subito attentati a causa della propensione italica ad una edificazione indiscriminata. Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa anche alle lottizzazioni in corso”.
In pratica contro la propensione tutta italiana di cementificare ogni luogo, la norma di salvaguardia regionale, nel proteggere l’ambiente, supera ampiamente qualsiasi censura di costituzionalità, pure ventilata dalla parte ricorrente, (per inciso nel frattempo c’è stata una pronunzia della Consulta, la n° 51 del 10 febbraio 2006 che ha ribadito la competenza della Sardegna a legiferare in materia di paesaggio vincolandola solo all’art. 3 Cost, riferito alle riforme economico-sociali) Altro spunto di interesse notevole, è che il paesaggio, quindi il territorio, va tutelato per le generazioni future. E’ un patrimonio che non deve essere dilapidato dall’uomo che vive il presente, ma valorizzato anche e soprattutto per chi deve venire in futuro, le nuove generazioni appunto. Ed in quest’ottica si inserisce il tema odierno. Pienamente rappresentato dalla sentenza precedente. L’uso civico è, come spesso ho ripetuto, un baluardo, un muro difensivo contro gli appetiti di amministratrici ed amministratori dell’ultim’ora ( il riferimento al gentil sesso è anche perché poche ore fa una sentenza del TAR Puglia ha annullato una giunta provinciale formata da soli uomini, senza donne, per cui mi adeguo…). Il paesaggio di cui al codice Urbani (D. Lgs 42/2004) ben comprende i terreni gravati da usi civici, che sono comunque tutelati dalle forme di utilizzo previste dalla L.R Campania 11/1981, nella misura in cui i mutamenti di destinazione sono temporanei e limitati nel tempo al fine per cui si chiede, e la previsione dell’esproprio è solo per interessi sovranazionali. Correttamente l’attività di agriturismo, leggendo l’articolo 1 della Legge Regione Campania n° 15 del 6 novembre 2008 “Disciplina per l’attività di Agriturismo”, si presta ad essere esercitata sui terreni di uso civico, in quanto completamente compatibile con la nuova normativa, ed anche perché proprio qui ad Ascea era presente lo “ius casalinandi”, ovvero il diritto di costruire ricoveri per deporvi attrezzi in vista della stagione del raccolto, o delle transumanze. Orbene tale uso già esistente legittima la previsione dell’utilizzo di tali terreni per attività agrituristiche, anche senza, ma qui sarebbe necessario un più approfondito studio, dicevo anche senza l’autorizzazione al mutamento di destinazione, purchè si rispettino i dettami di cui all’art. 6 L.R 11/81, ovvero la concessione a cooperative locali. Inutile ribadire che ogni profitto deve essere reinvestito sempre sui terreni stessi ed alle attività loro collegati (art. 8) senza possibilità di altro utilizzo. Ritengo necessaria però, la previsione della stessa, ad abundantiam, nei regolamenti comunali per l’esercizio degli usi civici. Regolamenti che in provincia di Salerno, hanno pochissimi comuni e che sono obbligatori, pena il commissariamento. Il dato preciso è che dei 153 comuni della provincia salernitana, ben 145 hanno terreni di uso civico. Di questi, forse circa 18 hanno i regolamenti.
In ultimo si richiami l’attenzione degli enti preposti al corretto svolgimento dell’attività agrituristica, in ossequio alla nuova normativa regionale, in particolare all’articolo 10, che disciplina la connessione e la prevalenza. Per cui non si abbiano a vedere agriturismi sorti su terreni di uso civico che propongono nei loro menù piatti a base di molluschi, crostacei, ecc., chiaramente prodotti non di loro produzione, né tantomeno agriturismi che diventino poi dei veri e propri hotels, tanto da poter ospitare ricevimenti da centinaia di persone. Sarebbe una doppia violazione di legge, prima della Legge sugli usi civici, che non permetterebbe l’esercizio di tale attività industriale, poi della legge in materia di agriturismo. Su questo devono esercitare le proprie competenze gli enti preposti:comuni provincie e regioni, in osservanza degli articoli 4, 5, e 6 della precitata Legge Regionale 15/2008. Ribadisco quanto già dissi in altre occasioni, e cioè che ogni violazione di legge in materia di usi civici, può configurare una violazione all’art. 9 della Cost, che tutela il paesaggio, oltre che di altre leggi in materia ambientale, per cui ci si potrebbe appellare all’art. 141 comma 1 lettera “A” del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e all’ Art. 126 Cost. che prevedono lo scioglimento rispettivamente dei consigli comunali e regionali.
Spiace ricordare che la provincia non ha competenze specifiche in materia, salvo che quelle di controllo sui reati ambientali, con la polizia provinciale, e sulle attività commerciali, tramite l’ufficio annona, oltre quelle già ricordate poc’anzi.
Per tanto si è detto.