lunedì 28 settembre 2015

CAVE E USI CIVICI. IL PROBLEMA DISCUSSO IN TOSCANA PER LE ESCAVAZIONI DI MARMO

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI DEMANIO COLLETTIVO CIVICO E DIRITTI DI USO CIVICO ALLEGATO TECNICO



L’osservazione preliminare che si impone nei confronti del disegno di legge della regione Toscana attiene all’aspetto della vantata titolarità della competenza legislativa regionale, pretesa che condiziona la legittimità di quelle disposizioni della Proposta di iniziativa della Giunta Regionale che mirano a modificare enti ed istituti di rilievo costituzionale, disciplinati dalla Legge dello Stato. È opinione condivisa da autorevoli studiosi che i principi fondamentali della Legge dello Stato n.
1766/1927 siano inderogabili per quanto riguarda il regime giuridico della proprietà collettiva di uso civico, in quanto la natura di questa normativa è, per l’appunto, di rilievo costituzionale: l’art.43  della  Costituzione  introduce  una  terza  forma  di  appartenenza  dei  beni  che  intanto  è collettiva, perché riferita ad una comunità di utenti, ma è anche indipendente dal titolo proprietario pubblico e privato. Una delle tante conferme della suddetta tesi è riscontrabile nel Trattato “Natura Costituzionale degli Usi Civici” di GIUSEPPE DI GENIO (Giappichelli Editore).

Si deve pertanto dissentire in merito allaffermazione, contenuta nella Relazione Illustrativa al Progetto di Legge, secondo cui “la materia è ascrivibile alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi del comma quarto dell’art. 117 della Costituzione.”

È pur vero che con l’attuazione dell’ordinamento regionale, che ebbe luogo con la legislazione delegata sul decentramento amministrativo degli anni 70 (D.P.R. n. 11/1972 e  D.P.R. n. 616/1977) le funzioni amministrative in materia di usi civici (che la Legge del 1927 aveva assegnato ai Commissari per la liquidazione degli usi civici ed al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) sono state attribuite alle Regioni per effetto del trasferimento alle stesse delle competenze nella materia dell “agricoltura e foreste” (comprensivo dell’aspetto gestionale degli usi civici).
Nessuna obiezione, dunque, in ordine alla competenza legislativa regionale per la regolamentazione dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia ed in particolare per la disciplina del funzionamento degli enti di gestione: Comuni, Associazioni Agrarie, Amministrazioni separate (frazionali) dei beni di uso civico. Al contrario, si deve dissentire in merito alla pretesa, proclamata dal Legislatore regionale e messa in atto con la redazione del progetto di intervento legislativo, di abrogare e modificare gli ordinamenti e gli istituti delineati dalla legge statale, che sono considerati di rango e portata costituzionale.

Si rammenta, infatti, che secondo l’orientamento oramai pacifico della dottrina e della giurisprudenza, la potestà legislativa della Regione nella materia in questione trova un limite insuperabile sia nella riconosciuta  valenza ambientale e paesaggistica, attribuita alle terre di uso civico (dalla Legge Galasso del 1985 e dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. n. 42 del 2004- confermata dalla Corte Costituzionale con Sentenza 10 Maggio 1995 n. 156), ma soprattutto nel fatto che la Legge del 1927 ed il Regolamento di attuazione del 1928 disciplinano istituti che attengono alla materia dell’“ordinamento civile”, la cui disciplina spetta alla legislazione  esclusiva  dello  Stato,  secondo  quanto  decretato  dall’art.  117,  comma  secondo, lettera “l” della Costituzione della Repubblica Italiana.

Stante quanto premesso, sembra opportuno accogliere l’ammonimento di qualificati giuristi e studiosi, i quali consigliano di mantenere i principi e gli istituti tradizionali che contraddistinguono lo speciale regime della proprie collettiva di demanio civico, limitando lintervento legislativo ad una opportuna regolamentazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Giunta regionale e dagli enti di gestione previsti dalla legge statale.
Tra le tante, si cita la significativa ed autorevole opinione del Prof. PAOLO GROSSI, giudice costituzionale, ma soprattutto giurista e storico del diritto che molto ha dedicato allo studio di quelle


forme collettive di appropriazione fondiaria che lo stesso, richiamando una citazione di Carlo
Cattaneo, ha definito “Un altro modo di possedere”.
In ogni occasione nella quale il giurista è stato invitato ad esprimere il proprio parere sui progetti di legge statali e regionali che da decenni si susseguono, lo stesso ha sempre coerentemente esortato i proponenti a rispettare la proprietà collettiva così come tramandata fino ad oggi per consuetudini immemorabili sedimentate nella lunga durata ed espressione fedele di esperienze plurisecolari.Nell’intervento al Convegno “Demani Civici e risorse ambientali” organizzato nel 1991 a Viareggio dall’ associazione “Centro Cervati di Seravezza”, il Prof. Paolo Grossi così introduceva la propria Relazione:
“L'amico Natoli si domandava un momento fa se sussistono ancora in Italia degli usi civici. Certamente non ne resterà traccia, se gli sciagurati progetti di legge, che il nostro Parlamento sta custodendo gelosamente nei suoi scrigni, diventeranno legge dello Stato. Sappiatelo: ho accettato di partecipare a questo Convegno anche per un senso di sgomento, profondo sgomento, che la consultazione di molti dei progetti di legge ha suscitato in me, e come giurista, e come storico del diritto. Come giurista, per la insipienza tecnico-giuridica di cui sono infarciti; come storico del diritto per la incultura clamorosa che dimostrano. Ho purtroppo l'impressione che questi progetti siano l'ultima di una serie di testimonianze di assoluta incomprensione verso il problema e la realtà delle proprietà collettive in Italia, e che ancora oggi, anno 1991, noi siamo di fronte a un procedimento psicologicamente identico, almeno nella psicologia del legislatore, a quei procedimenti legislativi di cui è costellata la storia giuridica dell'Ottocento italiano.” (si veda pagina 5 degli Atti del Convegno pubblicati da Jovene Editore 1993 ).

Tale convincimento è stato più volte ribadito dal Prof. Grossi, come nell’Intervento al Convegno
“Aspetti Storico-giuridici degli usi civici” tenutosi a Firenze, presso l’Accademia dei Georgofili, il
30 Giugno del 2005: “La nostra è una materia che mal sopporta l’invadenza del Legislatore odierno. Si riduca, dunque, al minimo linteventismo legislativo, e riprendendo l’argomento in occasione di altra giornata di Studi, a Porretta Terme, sempre nell’anno 2005, allorché l’insigne giurista fiorentino ha fatto ammonimento ai legislatori: “
“Dobbiamo temere il legislatore, sia nazionale, sia regionale, giacché è stato sempre portatore di inique incomprensioni. Ricordo che, anni fa, parlando a Trento nel Centro diretto da Nervi e avendo di fronte autorevoli parlamentari ed esponenti della Regione e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, io ebbi la sacrosanta sfrontatezza di affermare: a Voi legislatori io chiedo su questo tema e gli assetti agrarii collettivi una sola legge formata da un solo articolo; e in questo articolo deve esserci una secca previsione, l’unica rispettosa della loro ricchezza storica: Stato, Regione, Province Autonome, per la loro regolamentazione, rinviano alla disciplina delle consuetudini immemorabili sedimentate nella lunga durata ed espressione fedele di esperienze plurisecolari.
Guai se il legislatore si impiccia di queste realtà storiche, magari pretendendo di misurarle con i suoi metri centralistici, il metro per esempio – dell’illuminismo giuridico e del Codice civile, fondati su una tradizione, quale quella romana e romanistica, imperniata sulla nozione di proprietà individuale. Vi accennava, giustamente, Maire-Vigueur nella sua Relazione introduttiva. Fu la visione falsante che ebbe un grande Principe settecentesco, il nostro intelligente e coltissimo granduca PietroLeopoldo, di cui ci ha parlato Vivoli con tanta acutezza. Qui siamo, invece, di fronte a ‘un altro modo di possedere’, a un canale – modesto ma originale e originario – che ha scorso appartato e diverso accanto al grande canale del diritto ufficiale degli Stati. Di questa diversità ci si deve render conto prima di sancire spicciative e ingiustificate liquidazioni. In una
civiltà, quale la nostra, così sensibile al rispetto delle diversità, deve esserci posto anche per il
rispetto che a noi preme.”

Ebbene, non sembra che l’attuale proposta di legge regionale – che pure è stata preceduta da un iter di consultazioni e da appositi Convegni e Seminari organizzati dalla Giunta Regionale Toscana


(Giornata di studio: “Gli usi civici oggi” Accademia dei Georgofili Firenze 30.06.2005; Seminario: “I Beni Civici” Firenze 29 Giugno 2012 per la presentazione del progetto di legge in questione) – abbia recepito le raccomandazioni e gli insegnamenti del Prof. Paolo Grossi.

Al contrario, le esortazioni dell’insigne giurista sono state ancora una volta disattese dal Legislatore Toscano che – nonostante le osservazioni già presentate in ordine alla dubbia legittimità di alcune disposizioni del disegno di legge dimostra di non prendere in seria considerazione la possibilità che lintento di travalicare, nella materia della proprie collettiva di uso civico, i limiti imposti dalla Costituzione e dalla Legge ordinaria dello Stato, esponga l'operato dell'Ente Regionale al vaglio dei Giudici della Corte Costituzionale, come già accaduto per altri casi in cui la Regione ha preteso di legiferare in materia senza tenere conto del corretto assetto della ripartizione di competenze  tra  Stato  e  Regioni.  Così  è  avvenuto  di  recente  con  la decisione assunta in data
04.10.2013 dal Consiglio dei Ministri   di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale alcune norme della Legge Regione Sardegna n. 19/2013, in tema di demanio civico.
Per un resoconto più dettagliato della vicenda, si rinvia all'articolo pubblicato sul sito web “Gruppo di Intervento Giuridico onlus” (All. 1), da cui si apprende come il tentativo di rinnovare il “sacco dei demani civici” venga attuato dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'emanazione di una norma del tutto illegittima e palesemente incostituzionale (art. 1) che pretenderebbe di introdurre, così come quella analoga della Regione Toscana, la sdemanializzazione di fatto delle terre di uso civico.



***
Entrando nell’esame specifico dell’articolato proposto dalla Regione Toscana, si nota immediatamente una palese contraddizione tra il contenuto dei due commi di cui si compone  lArt.
1, che intende definire l’oggetto della legge.
Mentre al comma 1, il legislatore regionale sembra voler rassicurare che La legge si limita come pienamente legittimo ad esercitare le competenze della Regione in materia, mediante l'attuazione e regolamentazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite (“La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico”), al secondo comma affianca una disposizione certamente incostituzionale, perché viola la competenza legislativa statale, peraltro con la pretesa di abrogare istituti e procedimenti disciplinati dalla Legge del 1927 e relativo Regolamento, e con il risultato di avallare indiscriminate sanatorie di  occupazioni  abusive  di  beni  immobili  originariamente  civici,  mediante  una sdemanializzazione di fatto.   “ART. 1 comma - “La presente legge non si applica ai beni immobili originariamente civici che hanno perso definitivamente e irreversibilmente l’antica destinazione civica, i quali acquisita natura privata, siano conferiti dai proprietari in comunione o in condominio.”
Dall’interpretazione della disposizione di cui al secondo comma, art. 1, dell’articolato toscano, sembrerebbe di capire che qualora loriginaria destinazione civica sia di fatto venuta meno- in quanto la terra collettiva non ha più natura boschiva o agricola (pascolo e coltivo), essendo attualmente utilizzata   per fini produttivi o edificatori che ne hanno determinato lirreversibile trasformazione  il bene immobile perda l’antica qualitas civica e venga ad acquisire, a tutti gli effetti, la natura di proprietà privata.
In altri termini, si verrebbe a configurare una sdemanializzazione di fatto della terra “originariamente civica” e  la traslazione di questa nel regime privatistico (allodio), ogni qual volta fosse accertato che, in conseguenza dell'intervenuta trasformazione fisica della stessa è venuta meno, in modo irreversibile, la destinazione civica per l’impossibilità di esercitare gli usi collettivi. Tutto questo in barba all'osservanza delle rigorose procedure prescritte dalla legge statale per la legittimazione delle abusive occupazioni dei beni di uso civico e per l'eccezionale previsione del mutamento di destinazione.


Se tale fosse la ratio della norma, si porrebbe una questione di contrasto con il dettato della Legge n.
1766 del 1927, la quale ha codificato il principio del necessario accertamento amministrativo ed (eventualmente) giurisdizionale della natura delle terre di origine comune occupate da privati. Le disposizioni di cui all’art. 9 della Legge n.1766 del 1927 e 25 del Regolamento n. 332 del 1928 stabiliscono,infatti, che sia da qualificare occupatore abusivo di terre di uso civico chiunque, trovandosi nel possesso di terre di origine comune, non sia in grado di produrre a giustificazione del suo possesso un titolo, ovvero questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all’epoca dell’atto di conversione del bene demaniale civico in allodio (Cass. 18
Marzo 1949 n.601  in Giur. Cass. Civ. 1949, II, 142).
Le procedure prescritte dalla Legge dello Stato per la sistemazione dei beni civici non possono essere vanificate né derogate dalla legge regionale, cosicché nell'ipotesi in cui si siano verificate occupazioni di terre, per le quali sussista la presunzione che si tratti di beni originariamente civici”, si impone l'avvio del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927, che si conclude o con il provvedimento di Legittimazione ovvero con quello della Reintegra, istituto che comporta la restituzione delle terre “al Comune, all'associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti”.

Dunque, mentre l’esito del procedimento di verifica demaniale delle terre civiche occupate è normalmente quello del provvedimento di reintegra, a   tale   regola   fa eccezione l’istituto della Legittimazione di cui all’art. 9 della Legge 1766/1927 (che è parte essenziale di quel corpo giuridico definito dal Prof. Paolo Grossi   come consuetudini immemorabili sedimentate nella lunga durata ed espressione fedele di esperienze plurisecolari), la quale consente per l’appunto, eccezionalmente di regolarizzare le occupazioni abusive ultradecennali di terreni di demanio civico di natura agricola, quando siano stati migliorati in modo sostanziale e permanente da parte dell’occupante e non interrompano la continuità del demanio civico.
Pertanto, nella vigenza della Legge n. 1766 del 1927, non c’è spazio per una sdemanializzazione di fatto di beni immobili originariamente civici”, che è assolutamente esclusa con riguardo allo speciale  regime  della  proprietà  collettiva,  secondo  quanto  chiarito  ripetutamente  dalla  Corte Suprema (da ultimo con la sentenza del 28 Settembre 2011 n. 19792) e dalla recente Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi civici, in data 5 Giugno 2013.
In conclusione, l’assunto secondo cui sarebbero da qualificare di “natura privata” le terre che per qualsiasi storico evento o circostanza avessero “perso definitivamente e irreversibilmente l’antica destinazione civica”, non trova fondamento e sostegno nei principi e nelle norme che informano  lo speciale regime del demanio civico: non è certamente condivisibile che lo stato di fatto del mutamento di destinazione sia di per sufficiente a determinare la sdemanializzazione del bene civico. Difatti, anche qualora per effetto dell’abusiva occupazione – si sia determinata in modo irreversibile una trasformazione della terra collettiva di demanio civico, mediante il consolidamento dell’impossibilità fattuale di un utilizzo della stessa secondo l’uso civico cui la stessa era originariamente  destinata,  non  si  può  configurare  una  sdemanializzazione  o  “sclassificazione”, senza che la qualità allodiale delle terre originariamente civiche sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ovvero sia stato perfezionato il procedimento amministrativo di legittimazione delle abusive occupazioni di beni civici, disciplinato dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 1766 del 1927. È importate ribadire che, fino a quando resteranno in vigore i capisaldi del diritto demaniale codificati nella più volte richiamata Legge dello Stato, tutte le occupazioni di terre originariamente civiche dovranno sottostare al vaglio, caso per caso, del procedimento amministrativo di verifica demaniale e/o di quello giurisdizionale. Il principio appena esposto é, peraltro, unanimemente recepito dai giudici che, a vario titolo, si sono occupati della questione. Tra le numerose pronunce in tal senso, si ritiene opportuno segnalare la recente Sentenza del T.A.R. Lazio del 07.02. 2013 n.
1369, allegata in forma integrale alle presenti annotazioni (All. 2) di cui si riporta un breve estratto: “Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, i beni gravati da usi civici debbono essere, infatti, assimilati ai beni demaniali. La particolarità del regime cui sono sottoposti i beni in esame determina che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale


completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico, ne vieta ogni circolazione (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792; T.R.G.A., 17 ottobre 2005 n. 284) e, pertanto, ogni atto di cessione tra privati di un tale bene pur se riconosciuto come intervenuto é affetto da nullità (Cass. Civ., Sez. III, 3 febbraio
2004 n. 1940). In altre parole, in materia di terreni soggetti ad uso civico non possono costituirsi proprietà private senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporne (principio questo cui si riconnette, tra l'altro, anche l’irrilevanza di stati di prolungato possesso Trib. Cassino, 7 aprile 2010; App. Roma, Sez. IV, 8 novembre 2006)”.
In conclusione, nonostante la progressiva tendenza della Legislazione regionale ad attenuare i vincoli derivanti dal regime speciale dettato dalla Legge 1766 del 1927, con tentativi di agevolare le procedure di liquidazione dei beni civici, la Suprema Corte continua a ribadire che “non può ammettersi una c.d. sdemanializzazione di fatto.” (Cass. Sez. 3 Civ., Sent. 28 Settembre 2011 n.
19792).

Preoccupa  che  agli  amministratori  della  Regione  Toscana,  così  attenti  alla  tutela  dei  beni ambientali, paesaggistici e culturali, nonché pervicaci difensori dei diritti delle comunità locali, sia sfuggito come la norma, di cui al secondo comma dell’art. 1 del progetto di Legge, sia in palese contrasto con i principi della legge nazionale e si presti ad incentivare lo smantellamento di fatto di patrimoni collettivi di rilevante interesse storico-giuridico, particolarmente “appetibili” per il loro valore commerciale. È notorio che sono in atto da decenni, in Toscana, vertenze promosse dalle collettività proprietarie per la rivendica delle terre civiche usurpate da privati occupatori per destinarle ad attività industriali (come sulle Apuane, per l’escavazione del marmo) o edilizie. Sovente si tratta di aree di rilevante valore naturale e paesaggistico, come quelle ricomprese in Parchi montani ed isolani, e non mancano abusi posti in essere dalla pubblica amministrazione con il pretesto di perseguire l’interesse pubblico. Classico è poi il conflitto fra l’ente Comune, che pretende di essere proprietario a titolo patrimoniale della terra collettiva, e le comunità frazionali che sono le dirette eredi delle originarie comunità di villaggio, che ab antiquo possedevano i boschi, pascoli e coltivi. Queste vicende sono frutto della tendenza liquidatoria delle proprietà collettive che negli ultimi decenni si è progressivamente accentuata per effetto del “nuovo dinamismo economico,connesso alla rapida espansione urbana e allo sviluppo industriale”... che “ valorizza sempre nuove fasce di territorio e ne modifica profondamente la destinazione d’uso in chiave edificatoria” e di produzione intensiva (F. CARLETTI, Attualità del regime demaniale e prospettive di riforma, Relazione al Convegno di Viareggio del 1991). Ma un ulteriore aspetto di ordine politico-economico ha contribuito, più recentemente, all’accelerazione della spinta liquidatoria: l’interesse delle amministrazioni comunali ad incamerare i beni civici delle collettività, per poterne disporre quali beni patrimoniali dell'ente da alienare senza vincoli per ripianare i bilanci deficitari.

È convinzione diffusa che gli interventi legislativi in materia della Toscana e della Sardegna siano mossi da un comune disegno politico, cosicché la sorte dell’uno possa in qualche misura condizionare la  riuscita dell’altro.
I termini usati nell’art. 3 della Legge Regione Sardegna n. 19/2013 etichettata dal Gruppo di intervento Giuridico e da quello degli Amici della terra come il “Nuovo editto delle chiudende”, sono analoghi a quelli della criticata disposizione del progetto toscano: “Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria”… “i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile documentabile la originaria sussistenza del vincolo demaniale.”
Il contrasto della norma sarda con il regime della legge n. 1776/1927 è aggravato ulteriormente dal fatto che la stessa, addirittura, inverte l’onere della prova della qualitas soli, così come regolato nei procedimenti disciplinati dalla normativa statale: infatti, nei giudizi di rivendica promossi dall’ente di imputazione della collettività per il recupero del bene usurpato, vige il principio secondo cui l’occupatore ha l’onere di provare il suo possesso con titolo valido ed idoneo, non avendo valore


probatorio il solo fatto materiale invocato a difesa (possideo quia possideo).
I due disegni di legge probabilmente si propongono di affrontare e risolvere in modo originale (discostandosi dalle collaudate regole che hanno consentito nei secoli la conservazione del demanio civico) quelle situazioni nelle quali le terre civiche abbiano perduto l’originaria conformazione fisica e la destinazione funzionale agro-silvo pastorale, tuttavia con il ricorso allo strumento della c.d. “sdemanializzazione” di fatto ottengono il risultato di facilitare la privatizzazione ex lege e la messa in commercio dei beni civici, secondo quella tendenza liquidatoria delle comunità storiche e delle risalenti forme di originaria apprensione e gestione collettiva delle terre, bollata con parole di forte biasimo dal Prof. Paolo Grossi.

L’eventuale “sanatoria” delle aree di fatto sottratte all’uso collettivo civico non può essere rimessa sic et simpliciter all'istanza dell’occupatore ed alla decisione del funzionario regionale di turno, ma si deve prevedere, in conformità alla legislazione statale, una procedura di sdemanializzazione ad iniziativa dellente di imputazione che ne autorizzi lalienazione.
Secondo un suggerimento, che l’ente regionale dovrebbe prendere in considerazione al fine di salvaguardare  per  le  future  generazioni  una  sufficiente  estensione  di  territorduso civico, il progetto di legge potrebbe prevedere un meccanismo di compensazione “in natura” della perdita subita dalle collettività per effetto delle alienazioni autorizzate ex art. 12 della Legge 1766/1927: alle stesse potrebbero essere attribuite terre private da conferire nel regime giuridico del demanio civico in sostituzione dei suoli venduti sul presupposto delle loro inidoneità ad essere destinati all’esercizio degli usi collettivi (fondi trasformati da insediamenti residenziali e produttivi ovvero occupati da opere pubbliche).
Per una più puntuale rassegna della giurisprudenza, si ritiene utile allegare la Sentenza del T.A.R. Campania del 06.02. 2012 n. 174 in forma integrale (All. 3), che rende corretta interpretazione della normativa statale relativa alle alienazioni dei beni di uso civico (art. 12 Legge 1766/1927), e la Sentenza 26.03.2013 n. 1698 del Consiglio di Stato (All. 4), in tema di “mutamento di destinazione”, con un breve ma significativo commento di Mezzacapo Salvatore (All. 5).
***
Stante l’attuale operatività dei principi sopra esposti, è auspicabile che il progetto di legge Giunta Regionale Toscana sia circoscritto alla regolamentare delle funzioni in materia, alla stessa trasferite, così come ha fatto, a suo tempo, la Regione Abruzzo che ha limitato la normazione all’esercizio dei propri poteri:
“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche” Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica
delle  occupazioni  e  alla  destinazione  delle  terre  provenienti  da  affrancazioni,  e  le  altre
contemplate dalla L. 16 Giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con Regio Decreto 26
Febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 10 Luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla Legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente Legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano   le   disposizioni   della   vigente   legislazione   statale   in   materia.   Le   funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta Regionale.”

Ancora prima, con Legge 17 Marzo 1981 n. 11, la Regione Campania si era data la Legge sugli usi civici, all’epoca   – per fortuna –   ispirata da veri cultori della materia, primo fra tutti, l’Avv. Cervati.
Ebbene,  anche  l’articolato  di  questa  legge  si  limita  a  disciplinare  le  funzioni  amministrative trasferite alla Regione, guardandosi bene dall’invadere le prerogative statali, come del resto hanno fatto altre regioni che si sono dotate di testi organici, curando soprattutto l’aspetto dell’organizzazione, quello di sostegno economico degli enti di gestione, nonché la valenza e difesa naturalistica ed ambientale delle terre civiche.


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Ulteriore dissenso deve essere espresso con riferimento al contenuto degli Artt. 15 e 16 del
Progetto di legge.

“ART. 15  Ente Gestore

“L'ente gestore amministra i beni civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato.

ART. 16  Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell’ente gestore.”

ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

L'art.  1  della  Legge  16  Giugno  1927  n.  1766,  fissa  l'ambito  di  applicazione  delle  proprie disposizioni con riferimento alle figure organizzative di appartenenza delle terre collettive, individuandole  nel comune,  nella  frazione  di  comune, nelle  università  agrarie  e  nelle  altre associazioni agrarie comunque denominate.
Le tre forme organizzative di rappresentanza,amministrazione e gestione dei beni di uso civico, previste dalla vigente normativa, sono caratterizzate da un comune profilo che è quello del patrimonio collettivo indisponibile e soggetto a speciale regime pubblicistico, comprendente una somma di poteri pubblici finalizzati non solo al governo e controllo dei beni, ma anche degli stessi organismi di gestione pur nella garanzia dell’autonomia statutaria ad essi riconosciuta. (FULCINITI
- I beni di uso civico).
La  natura  pubblica  delle  Associazioni  Agrarie   è  stata  riconfermata,  anche  dopo  l’infelice intervento legislativo di cui alla Legge n. 97 del 1994 sulla Montagna, che ha erroneamente accomunato due realtà completamente diverse: le comunioni familiari dell’Arco Alpino (per le quali l’attribuzione della personalità di diritto privato poteva trovare più valide giustificazioni) con le Associazioni agrarie dei beni di uso civico delineate dalla Legge 4 Agosto 1894 n. 397, che hanno un regime giuridico pubblicistico (FULCINITI op.cit. pag. 254).
La pretesa di attribuire anche a questi ultimi enti di imputazione la personali giuridica di diritto privato è stata da subito criticata dalla dottrina e definitivamente disattesa dalla Giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha ripetutamente affermato che le Università Agrarie  sono Enti Pubblici non economici (Cass. Civ. Sez. Unite, 13 Maggio 1980 n. 3135; 9 Novembre 1985 n.
5474 e più recentemente: Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, Sentenza 7 Febbraio 2013 n. 2873, che sul presupposto della natura di ente pubblico non economico riconosciuta alla Associazione Agraria – ha stabilito che la stessa è tenuta ad osservare i principi in materia di contabilità pubblica).
Le stesse considerazioni valgono per la terza tipologia di ente, prevista dalla legge per la gestione dei beni di uso civico.
Allorché  risulta  accertato  che  i  beni  collettivi  appartenevano  originariamente  alla  Comunità divenuta frazione (art. 26, comma 2), la normativa vigente prescrive la diretta e separata (a profitto dei soli abitanti della frazione) amministrazione frazionale delle terre civiche.
La legge statale n. 1766 del 1927 considera dunque la Frazione come dotata di una propria soggettività giuridica distinta dal Comune, cosicché il quadro normativo suggerisce di qualificare l’ASBUC come un organismo di diritto pubblico.
L’ASBUC, quale struttura organizzativa appositamente costituita per l’amministrazione dei beni di proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio frazionale, è certamente dotata di personalità giuridica: l’assunto non può dar luogo ad interpretazioni contrastanti, in quanto è fondato sulla espressa previsione del diritto positivo. Peraltro, secondo l'opinione generale della Dottrina  (Cerulli  Irelli,  Fulciniti)  detta  Amministrazione  separata  é  indubbiamente  dotata  di


soggettività come "centro di imputazione dei diritti e degli interessi frazionali.
Nonostante le lacune, la frammentarietà e la pluralità degli atti normativi da cui si ricava la vigente disciplina delle Amministrazioni separate (che richiederebbe una regolamentazione unitaria ed aggiornata alle attuali esigenze delle ASBUC, ma con legge statale), si deve ritenere condivisibile la tesi della natura pubblica, sostenuta dalla GIURISPRUDENZA prevalente e, in particolare, dai Commissari agli Usi Civici: così l’ex Commissario agli usi civici di Bologna Dr. RICCIOTTI, che a sostegno di questo orientamento cita la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, 5.11.1964 n.
982. Conforme il parere del 27.11.1995, nel quale il Commissariato Usi Civici del Friuli qualifica le  Amministrazioni  separate  come  enti  pubblici  minori,  richiamando  la  Sentenza  della  Cass.
17.03.1948 n. 423, pubblicata in Foro it. 1949, I, 721. Anche la Direzione Centrale Pianificazione e Autonomie Locali della Regione Friuli, ai fini di un finanziamento da parte della Cassa depositi e presiti si è espressa per la natura pubblica della Amministrazioni frazionali.
In DOTTRINA è assolutamente prevalente la tesi che propende per il riconoscimento della personalità di diritto pubblico degli enti di gestione, comprese le ASBUC. Omettendo la rassegna delle opinioni, riteniamo sufficiente richiamare, ex multis, quelle di due indiscusse autorità in materia: gli Avv.ti GUIDO CERVATI ed ATHENA LORIZIO.
In un saggio a commento della Legge in materia di usi civici della Campania del 1981, di cui si  è più sopra riferito, l'Avv. CERVATI   ha chiarito le ragioni per le quali il legislatore italiano, nel disciplinare  la  complessa  e  variegata  realtà  dei  diritti  dominicali  delle  collettività,  abbia volutamente affermato il “sistema della pubblicizzazione di destinazioni,procedimenti ed organi ad essi preposti”. Conforme l'orientamento dell'Avv. LORIZIO, ribadito anche in un recente parere pubblicato sul sito “demaniocivico.it” dell'Associazione Aproduc, in risposta allo specifico quesito rivolto da un’ASBUC del Piemonte: “Concordo con quanto osserva l’Agenzia delle Entrate sulla natura giuridica pubblica delle Asbuc”.
La problematica è presa in esame anche da Luciana FULCINITI nel proprio trattato “I Beni di uso civico”. La stessa si schiera per la natura pubblica delle Amministrazioni Separate, sostenendo che “depone a favore dell’organismo di diritto pubblico: il sistema di scelta dei componenti del Comitato Frazionale, che consiste in un procedimento elettorale disciplinato dalla Legge dello Stato n. 278 del 1957 e dal Regolamento Regione Toscana 7 Marzo 1992 n. 1, quindi pubblicistico teso a garantire la partecipazione democratica e la più ampia rappresentatività degli interessi della frazione in relazione ai beni di uso civico.
Ulteriore decisivo argomento a favore della natura pubblica si ricava dalla sottoposizione dell’amministrazione frazionale al potere di controllo regionale, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 616 del 1977, e dal sistema di sorveglianza, che l’art. 64 del Regolamento 332 del 1928 attribuisce al Sindaco del Comune, il quale avvalendosi dei poteri previsti dalla disposizione potrà sempre esaminare l'andamento” della gestione dell’Amministrazione frazionale “e rivederne i conti. È indubitabile che nell’esplicazione di tale potere di vigilanza il Sindaco del Comune agisca come pubblica autorità, non certamente come portatore di interessi dell’ente comunale, che –come tale– non può avere ingerenza negli interessi dell’amministrazione separata frazionale”.
Militano a favore dell’organismo di diritto pubblico ulteriori elementi, quali la giurisdizione e competenza  funzionale  inderogabile  dei  Commissari  nonché  le  procedure  di  evidenza pubblica. Infatti, se i diritti appartengono alla collettività e l’ASBUC ne ha soltanto l’amministrazione sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere all’assetto istituzionale delineato dalla normativa vigente, ma in particolare debbano conformarsi ai cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza nonché ai principi di derivazione comunitaria, quali quello di concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui all’art. 1 della Legge n. 241 del 1990 ( si veda in proposito pagg. 4 e 5 Sentenza Consiglio di Stato n. 1698 del 2013).

La contraddizione insita nel progetto regionale in discussione è palesata dall’incompatibilità della pretesa, da una parte, di imporre all’ente gestore ASBUC il riconoscimento di persona giuridica privata” e liscrizione nel  Registro Regionale, dall’altra, di regolamentare, potenziandolo, il potere


di controllo sulla gestione dei beni civici mediante le specifiche disposizioni di cui al Capo III, e l’introduzione dei Poteri Sostitutivi.

Se, infatti, il riconoscimento della natura pubblica delle ASBUC consente di esercitare senza alcuna limitazione i poteri di controllo da parte del Sindaco del Comune e della Giunta Regionale nonché le facoltà di partecipazione alla gestione e il diritto di accesso agli atti da parte dei cives ex art. 23
Legge  n.  241  del  1990  –  indispensabili  per  garantire l’effettiva  osservanza dei  principi  sopra enunciati–, la scelta di attribuire all’ASBUC la personalità giuridica di diritto privato, si pone in senso diametralmente opposto rispetto al dichiarato intento di disciplinare in modo più stringente ed articolato le potestà pubbliche di controllo sull’operato dell’ente gestore e di facilitarne l’accesso ai finanziamenti pubblici.
La  rilevanza pubblica dell’attività svolta dall’ente frazionale di imputazione delle terre civiche, direttamente  connessa  alla  natura  e  destinazione  pubblica  dei  beni  amministrati  nonché  alla rilevante portata sociale degli stessi, soggetti – tra l’altro –  alla tutela ambientale e paesaggistica, male si concilia con la qualificazione privatistica attribuita dalla legge regionale al soggetto gestore. Né l’equivoco in cui già è incorsa la Legge Forestale Toscana del 21 Marzo 2000 n. 39, oppure il riferimento (non pertinente) alle Nuove disposizioni per le zone montane possono giustificare l’inquadramento della struttura organizzativa in questione nella normativa privatistica, in contrapposizione all’entità e rilevanza degli aspetti che contribuiscono ad assimilarla piuttosto al regime pubblico del Comune e dell’associazione agraria.

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Conclusivamente, si ritiene che il progetto di legge debba essere assolutamente ripensato, nelle parti che si propongono di abrogare o modificare principi ed istituti in materia di ordinamento civile, che sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato. L'illegittimità costituzionale di norme, quali quelle sopra censurate, appare evidente, mentre per altre disposizioni si configura un conflitto con le prerogative statali anche in materia di tutela dell'ambiente e di governo del territorio, seppure per questa, sussista la competenza concorrente della Regione.

Persino la regolamentazione delle funzioni amministrative di competenza regionale non va esente da critiche. A titolo di esempio, si deve certamente dissentire sulla scelta di attribuire al Dirigente Regionale poteri discrezionali quali quello di autorizzare il mutamento di destinazione dei beni civici ed il parere per il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, così come inopportuna è la previsione di uno Statuto - Tipo degli enti di gestione, fatto a tavolino con il proposito di negare le autonomie delle comunità, gli usi e le tradizioni locali.



Infine, per quanto riguarda le norme sullaccertamento demaniale e listituzione della Banca dati degli usi civici (artt. 27 e 28), si segnala l’ulteriore raccomandazione proveniente da tutti gli esperti della materia affinché sia finalmente promosso uno studio interdisciplinare delle molteplici realtà e forme del collettivismo, storicamente presenti nel territorio toscano.
Anche per questa finalità, negli anni ’80, è stata costituita l’associazione Guido Cervati di Seravezza,  che invero, nel primo periodo di attività – avvalendosi della collaborazione degli enti locali (Comuni e Comunità Montane) e di quello della Giunta e dell’Ufficio usi civici della Regione Toscana – ha potuto dare attuazione ai propri scopi statutari, organizzando Convegni di rilievo nazionale, quale quello di Viareggio del 1991, e svolgendo interessanti ricerche sulle proprietà collettive delle comunità toscane, secondo la sollecitazione fatta in tal senso dal Prof. Paolo Grossi nell’occasione di tale Convegno:
“In  verità,  quello   che   manca  e   che   porterebbe  molta   luce   sulla   natura   di  tante situazioni  è  l'inventario,  il  censimento,  delle   proprietà collettive  esistenti  in  Italia, intendendo  per   censimento  non   qualcosa  di   meccanico  che    facesse  conoscere


unicamente  nomi, località,   statuti  attuali, ma  che   costituisse il sommario specchio dell'itinerario storico-giuridico  dei  vari  assetti  collettivi, consentendo  all'indagatore di risalire  alle  origini.  E'  questa  un'opera   benemerita  che   il  Centro   Cervati   dovrebbe cominciare a programmare. Opera  grossa, poderosa, e probabilmente non  basteranno le  energie   che   stanno  intorno   al  Centro;   l'importante sarebbe  però   avviare   subito l'operazione, cominciare a pensarla  e costruirla  in una articolazione di molteplici gruppi locali,  che  possono compiere le indispensabili ricerche  sul campo ed  in archivi pubblici e  privati. Non  abbiamo una  mappa delle  proprietà collettive  italiane,   e  ne  sappiamo ancora   troppo poco,  perché abbiamo guardato a  questo mondo senza un  adeguato spirito  scientifico, armati  soltanto della  sufficienza di chi  si dedica a collezionare delle curiosità. In ciò  siamo tuttora eredi  fedeli   dell'Ottocento.” (Pagg. 7 e 8 della Relazione Prof. Paolo Grossi “Il problema storico giuridico della proprietà collettiva in Italia”, pubblicato su “I demani civici e risorse ambientali, Atti del Convegno Viareggio 5-7 Aprile 1991”, Jovene Editore 1993).






All.1 - Articolo pubblicato sul sito web “Gruppo di Intervento Giuridico onlus”. All. 2 - Sentenza del T.A.R. Lazio del 07.02. 2013 n. 1369.
All. 3 - Sentenza del T.A.R. Campania del 06.02. 2012 n. 174.
All. 4 - Sentenza del Consiglio di Stato del 26 Marzo 2013  n.1698. All.5 - Commento alla sentenza di Mezzacapo Salvatore




CENTRO GUIDO CERVATI  SERAVEZZA   14 Ottobre 2013