mercoledì 11 febbraio 2009

GIURISDIZIONE SUI BENI DEMANIALI

Riparto di giurisdizione in tema di concessioni di beni demaniali
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 03.02.2009 n° 586


Sintetica ma efficace la pronuncia n. 586/2009 dei giudici di Palazzo Spada riguardante il riparto di giurisdizione in materia di concessioni di beni demaniali.
Il Consiglio di Stato ritiene che sussiste la giurisdizione del G.A. per una controversia in materia di concessioni di beni demaniali nel caso in cui essa riguardi una delibera con la quale l’amministrazione, nell’esercizio di un potere autoritativo, ha rideterminato il quantum del canone da pagare.
Mentre il T.A.R., declinando la propria giurisdizione, aveva affermato la cognizione dell’A.G.O., sulla base del disposto dell’art. 5, comma 2, L. 1034/1971, il Consesso è lapidario nell’affermare che: secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez.Un. n. 411/2007), “ le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali”. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come l’amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio “ potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Pertanto, sussiste la giurisdizione del GA atteso che la controversia coinvolge la verifica di come la P.A. abbia esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio.
(DA Altalex, 11 febbraio 2009)


Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 3 febbraio 2009, n. 586
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8807/2003, proposto da C. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Malossini e Francesco Vannicelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Varrone, n. 9;
contro
il Comune di Bocenago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Paolo Stella Richter e Paolo Dalla Fior, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi nel presente grado di giudizio;
per la riforma e l’annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige sede di Trento, n. 187/2002, resa tra le pari;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Bocenago;
Vista la memoria difensiva notificata dall’appellante a sostegno delle sue posizioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7 novembre 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed uditi altresì gli avv.ti Vannicelli e Stella Richter;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che il Tribunale di primo grado ha declinato la giurisdizione sulla base dell’art. 5, comma 2, della l. n. 1034/1971, che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi ad un rapporto di concessione di beni demaniali;
- che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 411/2007), “le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali”. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come l’amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;
- che, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve essere affermata la giurisdizione amministrativa, in quanto oggetto del giudizio è la delibera con la quale il Comune di Bocenago, nell’esercizio di un potere autoritativo, ha riderminato il quantum del canone da pagare;
- che, pertanto, la sentenza appellata va annullata con rinvio al Tribunale di primo grado affinché dia luogo al giudizio di merito;
- che la decisione sulle spese, anche del presente grado, verrà assunta al momento della definizione del giudizio, alla luce dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con rinvio al giudice di primo grado.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
ROBERTO GIOVAGNOLI STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/02/2009.