REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4639 del 2014, proposto dalla s.r.l. Moccia Industria, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Tozzi e Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, n.162;
contro
il Comune di Durazzano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
il Comune di Sant'Agata dei Goti, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
l’Associazione Viviamo Durazzano, l’Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune, l’Associazione No Cava Durazzano, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
l’Archeoclub d'Italia - sede di Sant'Agata dei Goti;
Francesco Claudio Scarpa;
il Comune di Sant'Agata dei Goti, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
l’Associazione Viviamo Durazzano, l’Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune, l’Associazione No Cava Durazzano, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
l’Archeoclub d'Italia - sede di Sant'Agata dei Goti;
Francesco Claudio Scarpa;
per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione IV n. 1452 del 7 marzo 2014, resa tra le parti, concernente la delimitazione di un’area per attività estrattiva.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Durazzano, della Regione Campania, del Comune di Sant'Agata dei Goti, della Associazione Viviamo Durazzano, della Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune e della Associazione No Cava Durazzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato Alessandro Pagano, su delega dell'avvocato Silvano Tozzi, l’avvocato Luigi Diego Perifano, l’avvocato Luigi Adinolfi e l’avvocato Rosanna Panariello, su delega dell'avvocato Lidia Buondonno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Campania, con la sentenza n. 1452 del 7 marzo 2014, pronunciandosi sul ricorso n. 1533 del 2013 integrato da motivi aggiunti, dichiarava irricevibile la domanda proposta con i motivi aggiunti per l’annullamento della delibera di giunta regionale n. 562 del 2011 e, per il resto, accoglieva il ricorso e annullava la deliberazione di giunta regionale n. 775 del 2012, avente ad oggetto il «piano regionale delle attività estrattive delimitazione della nuova area suscettibile di nuove estrazioni c. 12 BN e del comparto estrattivo c. 12 BN 01 nell’area di riserva s. 33 BN nel Comune di Durazzo gruppo merceologico: calcare – litotipo: calcare da calce», l’allegato A alla delibera recante la relazione di individuazione del comparto estrattivo, nonché tutti i preordinati atti del procedimento amministrativo con cui, in accoglimento delle istanze della s.p.a. Moccia Industria era stato individuato il comparto estrattivo nell’area di riserva S33 – BN del PRAE, alla località Fossa delle Nevi del Comune di Durazzano.
Il TAR condannava la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Durazzano, per il resto le compensava.
2.- Ad avviso del TAR, il procedimento di individuazione del comparto in agro di Durazzano sarebbe stato caratterizzato da difetto di istruttoria, atteso che, insistendo tale comparto su un’area classificata di riserva, la destinazione ad attività estrattiva avrebbe richiesto la previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle iniziative estrattive.
«Nel caso», assume il TAR, «la nota del Genio civile di Benevento del 31 ottobre 2012 (antecedente di 50 giorni rispetto alla delibera di giunta regionale n. 775 del 21 dicembre 2012 conclusiva del procedimento) rileva come è rimasto indimostrato che i comparti approvati con delibera di GRC n. 494/2009 siano inidonei al soddisfacimento della richiesta della ditta Moccia…La Moccia Industrie ha presentato un’integrazione dello studio in data 12.11.2012. Il settore genio civile di Benevento con nota 21.11.2012 prot. 0858161 ha sollevato al riguardo una serie di rilievi che sono rimasti in gran parte ignorati dall’organo decidente.
Da un lato si era rilevata l’insufficienza dello studio estrattivo, in quanto non comprendeva il comparto di Pandolfo…
Dall’altro, il settore ha rilevato la inaffidabilità ovvero inadeguatezza degli studi estrattivi di parte, sia in mancanza della certezza che i campioni prelevati ed al loro sicuro “abbinamento” ai siti da esplorare…A tali perplessità nulla ha risposto né considerato l’organo decidente, che si è determinato solo un mese dopo detta nota ostativa, senza alcuna ulteriore istruttoria…Per effetto di tale lacuna istruttoria la Regione si è determinata alla disapplicazione dei criteri cronologici per la coltivazione in area di riserva, dettati dal PRAE, ritenendo il comparto di Durazzano – non ancora perimetrato e sito in area di riserva – da un lato sicuramente provvisto del giacimento con le caratteristiche del litotipo richiesto dalla ditta Moccia, e dall’altro l’unico sito estrattivo individuabile per il nuovo litotipo calcare da calce; pertanto la gravata determinazione n. 775 del 2012 ed i preordinati atti istruttori risultano viziati e vanno annullati».
3.- La s.r.l. Moccia Industria ha impugnato la sentenza n. 1452 del 2014, di cui chiede l’annullamento o la riforma per erroneità, alla stregua dei seguenti motivi:
a) omessa pronuncia; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del codice del processo amministrativo;
b) omessa pronuncia sulla inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado;
c) contraddittorietà della motivazione ed insussistenza delle circostanze di fatto poste a base del decisum .
4.- Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha contestato in fatto e diritto la sentenza del TAR, rilevando l’erroneità della rilevata carenza di istruttoria, essendosi proceduto, invece, insieme con il settore del Genio civile di Benevento ad un’accurata istruttoria delle richieste avanzate dalla ditta Moccia e degli studi e relazioni tecniche che corredavano le richieste.
Deduce la Regione che il Genio Civile e il settore cave della Regione avrebbero effettuato approfondimenti istruttori che il TAR non avrebbe tenuto in adeguata considerazione, soffermandosi, invece, su alcuni stralci tutt’altro che significativi della relazione del Genio civile, il cui significato sarebbe stato precisato dallo stesso ufficio («va innanzi tutto chiarito che le osservazioni formulate da questo ufficio al termine di una specifica fase istruttoria, con la relazione del 21 novembre 2012 – prot. n. 858161, riguardano i seguenti aspetti dell’indagine estrattiva presentata dalla moccia industria s.r.l.:
- le prove industriali eseguite su campioni prelevati nel comparto di Pontelandolfo, per i quali non risultava debitamente documentato il momento del prelievo;
- il fatto che i tecnici del ministero non assumono in maniera categorica la inidoneità del calcare dei comparti di San Giorgio La Molara e di Benevento sull’assunto che i campioni 1 e 2 …presentano alla cottura una colorazione grigiastra…che potrebbero non renderli idonei alla produzione di calce») e che sarebbero stati superati dalle indagini integrative effettuate dall’ingegnere minerario Patti incaricato dalla ditta Moccia e dagli ulteriori accertamenti e indagini depositate dalla ditta Moccia il 26 novembre 2012.
La Regione, quindi, ribadendo la completezza ed esaustività dell’istruttoria compiuta, ha concluso, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
5.- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Durazzano, il Comune di Sant’Agata dei Goti, l’Associazione Viviamo Durazzano, l’Associazione Benevento e Valle di Suessola Bene Comune e l’Associazione No Cava Durazzano, che hanno chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo le censure dedotte nel ricorso al TAR e negli atti di intervento.
Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2015, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello è fondato e va accolto.
7.- Per meglio comprendere i termini della controversia, si rende necessario ripercorrere l’iter istruttorio al cui esito è stata emanata la delibera di giunta regionale n. 775 del 2012, oggetto dell’impugnazione in primo grado.
7.1- La s.p.a. Moccia Industria (poi trasformata in s.r.l.) – produttrice di calce nell’ambito del territorio della Regione Campania (di circa i 2/3 del fabbisogno totale regionale), con stabilimento industriale costituito da due impianti, uno per la produzione dei laterizi ed uno per la produzione di ossido di calce, fior di calce, calce idrata e grassello e annessa cava di argilla disposti su aree contigue nel Comune di Montesarchio, località Tora, in Provincia di Benevento – avendo utilizzato come materia prima il calcare proveniente dalla cava di Santa Rosalia, sita nel Comune di Caserta, di cui era prevista la cessazione entro il 9 dicembre 2013, perché compresa in zona ZAC (zona altamente critica), in occasione della rinnovazione triennale del PRAE, con istanza del 16 ottobre 2006, chiedeva alla Regione la concessione di un’area estrattiva utile alla produzione di ossido di calce nella Provincia di Benevento, ubicata all’interno dell’area di riserva, avendo accertato la idoneità del calcare di questo giacimento alla produzione di calce, mentre nessuno dei quattro comparti estrattivi di calcare individuati nella Provincia di Benevento (2 nel territorio di Benevento; 2 nel territorio di San Giorgio la Molara) con la delibera di giunta n. 494 del 20 marzo 2009 soddisfacevano le specifiche esigenze produttive della propria impresa, perché i calcari estraibili in tali comparti non possedevano i requisiti geologici – tecnici e mineralogici con elevato tenore di CaCO3, necessari al funzionamento del calcificio di Montesarchio.
La s.r.l. Moccia aveva, infatti, condotto ricerche minerarie, dalle quali era risultata la idoneità del comparto estrattivo nel Comune di Durazzano, alla località “Fossa delle Nevi”, nell’ambito dell’area di riserva ai sensi dell’articolo 89, comma 7, e dell’articolo 21, commi 3 e 4, delle NTA del PRAE, di cui formalizzava la richiesta con istanza del 14 settembre 2009.
Con la stessa istanza, veniva richiesto anche l’esplicito riconoscimento nel PRAE del litotipo calcare peculiare per la produzione della calce, ad integrazione del più ampio 7° settore merceologico.
L’istanza veniva corredata da uno specifico studio di ricerca estrattiva, redatto dal geologo dottor Vincenzo Portoghese, che evidenziava le ragioni di tale richiesta, richiamando il capitolo 4, paragrafo 5, lett. c) delle Linee Guida del PRAE, stante le peculiarità geologiche del calcare.
7.2- Il Genio Civile di Benevento, in riscontro alla richiesta della s.r.l. Moccia del 14 settembre 2009, con nota del 25 marzo 2010 avviava l’istruttoria, dandone comunicazione agli enti e organi interessati («lo scrivente Settore ha in corso, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, così come da nota del Settore Cave…del 7.12.09, la verifica tecnico – amministrativa per la perimetrazione in Area di riserva»).
Il Comune di Durazzano, con la nota del 16 dicembre 2010, rappresentava la presenza di una discarica dismessa, regolarmente censita, di cui la Regione aveva finanziato la caratterizzazione nell’ambito del POR 2000- 2006 Misura 1.8; del progetto del centro equestre finanziato dalla Regione nell’ambito della l. regionale n. 1 del 2009, con decreto n. 101 del 2010, di due progetti di parchi eolici e la esistenza di elettrodotti, che riteneva ostativialla utilizzazione dei suoli ai fini estrattivi (tali circostanze a seguito di approfondimento istruttorio condotto dal Genio civile presso il Comune, sollecitato dalla s.r.l. Moccia con istanza di accesso agli atti, risultavano insussistenti), sicché l’istruttoria proseguiva e con provvedimento del 23 novembre 2011 veniva individuato, nell’area di riserva S33BN, il comparto estrattivo contraddistinto con la sigla S33BN 02.
7.3- La Regione, acquisito il parere dall’Ufficio Avvocatura, avviava il procedimento e, con delibera GR n. 562 del 2011, formalizzava nel PRAE Campania il riconoscimento del litotipo di calcare necessario alla produzione della calce.
Nell’ambito dell’istruttoria, si inseriva anche l’accertamento promosso dallo STAP foreste, all’esito del quale lo questo ufficio comunicava al Genio civile che le particelle interessate dal comparto S33BN 02, per un totale di metri quadrati 59.637, non possedevano le caratteristiche di cui alla definizione di bosco ai sensi della l. regionale n. 11 del 1996.
7.4- Nell’ambito dell’istruttoria, il Genio civile di Benevento chiedeva alla s.r.l. Moccia di estendere le indagini mineralogiche al comparto di Pontelandolfo, al fine di accertare l’idoneità di questo calcare alla produzione di calce (il TAR, espressosi su un altro ricorso, aveva ritenuto che tale comparto, inizialmente escluso dalla Regione, fosse utilizzabile per attività estrattiva).
La relazione del dottor Portoghese veniva, quindi, integrata dalla relazione dell’ingegnere minerario Giuseppe Patti (dirigente a riposo del Ministero delle attività produttive e professore a contratto dell’università “La Sapienza” di Roma).
Entrambe le relazioni concludevano nel senso che «il giacimento rilevato presso l’area estrattiva di Durazzano, sulla base delle analisi compiute, presenta caratteristiche ottimali, addirittura superiori a quelle del giacimento della cava S.Rosalia attualmente utilizzato» e che quello di Pontelandolfo non ha le stesse caratteristiche.
Nella nuova conferenza di servizi tenutasi in data 22 novembre 2012, il dirigente del Genio civile evidenziava che «sui predetti studi estrattivi è stata espletata apposita istruttoria prot. n. 858161 del 21.11.2012, che conclude esprimendo la necessità che gli stessi siano asseverati e corredati da specifiche analisi sul calcare di Pontelandolfo, al fine di dimostrare in maniera inequivocabile che quest’ultimo non è idoneo alla produzione di calce. Di tale relazione e delle sue conclusioni è stata data lettura nella riunione operativa tenutasi presso il Settore del Genio Civile con i rappresentanti della società Moccia in data 21/11/2012» (cfr. verbale n. 862913 del 22 novembre 2012).
La s.r.l. Moccia trasmetteva in data 23 novembre 2012 – prot. n. 868662 del 26.11.2012 - gli studi estrattivi con specifiche certificazioni sulla veridicità delle informazioni e dei dati in esse contenuti, nonché le analisi chimiche del Laboratorio Geo – Consult di Monocalzati (Azienda con sistema di qualità UNI EN 9001 – 2008 e con autorizzazione ex l. n. 1086 del 1971 e DM n. 5404/2005), effettuate su due campioni di roccia prelevati nel comparto di Pontelandolfo, dalle quali emergeva che il tenore di carbonato di calcio era al di sotto dei valori richiesti dalle specifiche tecniche e che, sottoposto a cottura, presentava una colorazione grigio scura.
In data 25 novembre 2012, il Genio civile, ritenendo esaustiva e completa l’istruttoria, inviava alla Regione Campania la proposta di deliberazione per la definizione dell’iter di approvazione della perimetrazione definitiva del comparto C12BN – 01; la Regione con delibera del 21 dicembre 2012 (delibera GR n. 775 del 2012) approvava l’atto sul comparto estrattivo di Durazzano.
8.- Da quanto esposto, emerge in maniera palese che la sequenza istruttoria condotta dalla Regione Campania e dal Genio civile è stata adeguata ed esaustiva, in quanto essa ha dapprima accertato la inidoneità dei comparti estrattivi esistenti nel Comune di Benevento alla produzione della calce e, successivamente, ha deliberato la istituzione del comparto di Durazzano in area di riserva e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 4, delle NTA del PRAE.
8.1- Invero il TAR ha estrapolato da tutta la complessa attività istruttoria alcuni rilievi del RUP espressi nel corpo di una relazione istruttoria endoprocedimentale e li ha trascritti nella sentenza, amplificando il peso giuridico di detti rilievi, senza considerare che erano stati superati dallo stesso RUP nelle conclusioni, allorché egli ha circoscritto gli adempimenti istruttori successivi limitandoli allo studio estrattivo del comparto di Pontelandolfo, integrato tempestivamente dalla interessata.
Non è esatto, quindi, come si afferma in sentenza, che le osservazioni del Genio civile siano rimaste senza riscontro.
Evidente è a tal punto, l’inesistenza delle circostanze evidenziate in sentenza quale espressione di carenza di istruttoria, laddove essa risulta completa e adeguata.
Come già esposto nella ricostruzione della sequenza dell’iter istruttorio, ai rilievi del Genio civile del 21 novembre 2012 – prot. n. 858161, circa la incertezza temporale delle prove industriali eseguite su campioni prelevati nel comparto di Pontelandolfo (secondo cui non risultava debitamente documentato il momento del prelievo) e sulla inidoneità del calcare degli altri comparti (secondo cui i tecnici del ministero non «assumono in maniera categorica la inidoneità del calcare dei comparti di San Giorgio La Molara e di Benevento»), la ditta Moccia in data 26 novembre 2011 presentava uno specifico studio redatto dall’ingegnere Patti e specifiche analisi, che superavano tali rilievi e osservazioni.
Solamente dopo tali integrazioni e chiarimenti documentali sulla inidoneità del comparto di Pontelandolfo alla produzione del calcare puro, la Regione Campania con delibera GR n. 775 del 2012, completando il lungo iter avviato nel 2006, istituiva il comparto estrattivo per la calce nel Comune di Durazzano.
8.2- Deve ritenersi, in conseguenza fondata la censura della s.r.l. Moccia Industria, che deduce l’erroneità della sentenza con riferimento alla valutazione attribuita alla relazione interna del RUP del 21 novembre 2012 e la contraddittorietà e travisamento dei fatti, avendo il TAR recepito acriticamente alcuni stralci della relazione istruttoria preparata dal RUP in vista della conferenza di servizi tenutasi presso la sede del Genio civile di Benevento in data 21 novembre 2012, dando valenza determinante, senza considerare gli ulteriori sviluppi istruttori.
8.3- Significativa, nello stesso senso, è anche la posizione della Regione, ente cui spetta ogni decisione in materia mineraria, la quale ha ritenuto che tali osservazioni non erano preclusive della determinazione di istituire il comparto estrattivo del Comune di Durazzano, perché l’istruttoria e le indagini minerarie prodotte dalla ditta avevano evidenziato l’inidoneità degli altri siti e la sostenibilità ambientale del comparto del Comune di Durazzano.
L’assunto trova conferma nella memoria depositata in giudizio dalla Regione Campania, nella quale essa ha precisato quale fosse l’ambito delle osservazioni formulate dal Genio civile con la relazione del 21 novembre 2012 – prot. n. 858161, e come fossero state superate, avendo la società Moccia prodotto in aggiunta alla relazione del geologo dottor Portoghese, la relazione dell’ingegnere Patti e le ulteriori indagini, che consentivano di superare i rilievi del Genio civile.
Erroneamente il TAR ha ritenuto inadeguata l’istruttoria espletata, malgrado la molteplicità degli studi condotti dall’interessata su richiesta del Genio civile, che avevano provato la inidoneità del calcare degli altri comparti e l’idoneità di quello del comparto di Durazzano.
8.4- Né può presumersi la sussistenza di una macroscopica svista della Regione nell’istituire tale comparto, essendosi essa determinata nella piena consapevolezza delle circostanze di fatto emerse nel corso della lunga e complessa istruttoria, alla luce della quale la scelta non risulta irragionevole o illogica, a parte che il comparto era già previsto dal PRAE, seppure come area di riserva, ovvero condizionata alla mancanza di possibilità alternative, sulle quali si erano incentrate le indagini mineralogiche richieste all’interessata e condotte da professionisti e da laboratori (laboratorio Geo Consult convenzionato con la Direzione generale per le risorse minerarie del Ministero per lo sviluppo economico).
8.5- Quanto sin qui rilevato comporta l’accoglimento dell’appello della s.r.l. Moccia Industria, con assorbimento degli altri motivi di appello.
9.- Vanno quindi esaminate le censure dedotte dalle parti resistenti nel ricorso di primo grado e riproposte in questa sede, perché assorbite dal TAR.
10.- Assume il Comune di Durazzano che, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, e 26, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PRAE, l’individuazione delle aree di riserva deve essere preceduta da uno specifico studio o ricerca estrattiva di competenza della giunta regionale.
La deduzione è infondata in fatto, atteso che la giunta regionale ha disposto l’approvazione facendo proprio lo studio estrattivo condotto dalla s.r.l. Moccia Industria.
Va, comunque, rilevato che con i provvedimenti impugnati non è stata effettuata alcuna innovazione al PRAE, in quanto l’area di riserva del Comune di Durazzano risale all’approvazione del PRAE.
La sola attività posta in essere dalla Regione su impulso della s.r.l. Moccia ha riguardato la presa d’atto della necessità di provvedere alla individuazione di un sito utile per l’estrazione del calcare da calce, poi individuato nell’area di riserva del PRAE ricadente nel Comune di Durazzano.
Quanto al procedimento previsto dalle N.d.A. del PRAE, le relative previsioni sono state puntualmente rispettate sia per quanto riguarda l’ordine di utilizzo delle cave stabilito dall’articolo 21, comma 1 («La delimitazione dei comparti deve riguardare prioritariamente quelle aree ove insistono cave autorizzate e, nell’ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta a seguito della coltivazione la ricomposizione ambientale, aree interessate da cave abbandonate, aree libere da cave»), e l’obbligo da parte della Regione di approvare gli studi e i rilievi tecnici (articolo 21, comma 4).
9.1- Contrariamente a quanto dedotto ex adverso, il combinato disposto dell’articolo 21, comma 4, e 26, comma 5, delle N.d.A. del PRAE non prevede che la Giunta regionale debba provvedere direttamente ad effettuare le attività di ricerca, ma semplicemente che debba prendere visione ed approvare le ricerche fatte dai soggetti interessati.
Tale ovvia previsione deriva dal fatto che la Regione ha effettuato gli studi sul comparto estrattivo nel momento in cui ne ha determinato lo status di area di riserva.
Di conseguenza, qualsiasi ulteriore attività di ricerca o di studio non può che essere rivolta ad accertare l’effettiva conformità delle caratteristiche del sito estrattivo alle necessità anche delle singole imprese che dovranno effettuare gli studi estrattivi e provare la necessità di parametrare l’area di riserva.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui è stata effettuata – per quanto risulta dagli atti depositati - l’adeguata istruttoria come già rappresentato sopra.
La circostanza che le indagini siano state condotte da un laboratorio privato non implica una considerazione di insufficienza o di carenza di istruttoria, atteso che il medesimo laboratorio è risultato convenzionato con la Direzione generale risorse minerarie ed inoltre le relative risultanze sono state ritenute idonee dal Genio civile e dalla Regione, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità.
10.- Sulla necessità di tutelare la vocazione turistica del Comune di Durazzano, va rilevato in questa sede che una tale valutazione si sarebbe dovuta affermare in sede di approvazione del PRAE, ciò che non è stato dedotto e comprovato nel corso del giudizio.
Inoltre, dagli atti depositati non emerge alcun profilo di contraddittorietà, turistica poiché:
- dalla relazione dell’ingegnere Patti risulta che il territorio del Comune di Durazzano non è stato sottoposto a pianificazione paesaggistica, è privo di un piano territoriale paesaggistico ed è invece compreso in una “Area di Riserva” mineraria;
- il piano regolatore generale ha previsto per quest’area la tipizzazione “zona E” (zona agricola semplice), rispetto alla quale non è stata vietata l’attività mineraria, al contrario prevista dal PRAE, che è strumento generale avente efficacia prevalente.
Rispetto al centro equestre in corso di realizzazione alla località Fossa delle Nevi, risultano poi rispettate le norme sulle distanze ed a tutela dell’attività estrattiva.
10.1- Quanto alla censura di violazione dell’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PRAE, perché il Comune di Durazzano non avrebbe mai autorizzato le attività di ricerca estrattiva, la circostanza integra una mera irregolarità che non incide sulla legittimità del procedimento di istituzione del comparto estrattivo nel Comune di Durazzano.
11.- Secondo il Comune di Durazzano, la delibera regionale n. 775 del 2012 sarebbe stata emessa in violazione degli articoli 9 e 24 delle norme di attuazione del PRAE e delle Linee Guida.
Deve rilevarsi in proposito che la Regione Campania ha proceduto non ad alcuna modificazione delle previsioni del PRAE, ma ad una mera specificazione di riserva per il calcare da calce.
Comunque, se anche fosse stata disposta una modifica, questa non potrebbe considerarsi illegittima, in quanto comunque conformi alle previsioni dell’articolo 5 delle N.d.A. del PRAE, che ha efficacia per 20 anni, ma può essere aggiornato ogni 3 anni con una delibera di giunta regionale nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo.
La questione, peraltro, è stata già affrontata e ritenuta infondata dal TAR.
12.- Per tutte le ragioni esposte, l’appello della s.r.l. Moccia deve essere accolto, sicché vanno respinte le censure accolte dal TAR, mentre vanno respinte le censure assorbite in primo grado e riproposte in questa sede.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado n. 1533del 2013.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, fermo restando l’obbligo del Comune di Durazzano di restituire all’appellante il contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4639 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e previa reiezione delle censure assorbite in primo grado e riproposte in appello, respinge il ricorso di primo grado n. 1533 del 2013 proposto dal Comune di Durazzano.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Dispone che il Comune di Durazzano restituisca all’appellante il contributo unificato effettivamente versato,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)