Seminari a Sassari: Usi civici e provvedimenti in materia di abusivismo edilizio
Seminari sugli usi civici e sui provvedimenti in materia di abusivismo edilizio.
L’associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R. di Sassari, promuove due seminari su temi particolarmente attuali del diritto ambientale, il cui svolgimento è previsto presso la sala conferenze del Campus C.N.R. di Sassari, Traversa La Crucca, 3 – Regione Baldinca–Li Punti (qui l’ubicazione):
- il primo sarà incentrato sui demani civici e i diritti di uso civico, realtà poco conosciuta ma di estrema importanza nell’Isola, e si svolgerà venerdi 20 gennaio 2012, con inizio alle ore 10.45;
- il secondo avrà a oggetto le tematiche dei provvedimenti in materia di abusivismo edilizio e si terrà venerdi 27 gennaio 2012, con inizio alle ore 10.45.
Entrambi i Seminari avranno particolare riferimento alle problematiche pratiche e all'esame di casi concreti verificatisi in Sardegna.
Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico in formato digitale e sarà consegnato un attestato di frequenza.
I seminari di diritto ambientale svolti dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus sono in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Sassari ai sensi dell’art. 3, punto 4, del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense (art. 13 del codice deontologico forense, deliberazione del 13 luglio 2007).e presso l’Ordine dei Geologi della Sardegna (Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo, approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n. 128/2007 del 12 dicembre 2007).
Seminario sui demani civici e i diritti di uso civico (quadro normativo, giurisprudenza, esperienze applicative):
venerdi 20 gennaio 2012, ore 10.45.
Programma:
- natura dei diritti di uso civico, costituzione ed evoluzione dei demani civici, con particolare riferimento alla Sardegna
- la legge di riordino nazionale n. 1766/1927 e il relativo regolamento esecutivo
- la legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche e integrazioni
- i piani di recupero e valorizzazione dei demani civici e i regolamenti di gestione
- fruizione dei diritti di uso civico e relativi provvedimenti attuativi
- realtà dei demani civici in Sardegna
cesducim "CIVIC USES IN ITALY"
GRUPPO DI STUDI SUGLI USI CIVICI E I DEMANI NELL'ITALIA MERIDIONALE e del Coordinamento per la Regione Campania della Consulta Nazionale della proprietà collettiva -riferimento tel. 3356797337 gdigenio@unisa.it
venerdì 13 gennaio 2012
giovedì 24 novembre 2011
TUTELA DEI DIRITTI DELLA COLLETTIVITA'
Fondi: La legittimità degli atti adottati da anni dal Comune di Fondi in
relazione alle occupazioni senza titolo dei terreni demaniali di uso civico
per il risarcimento dei danni subiti dalla collettività, sinora comprovata
da numerose sentenze in primo grado, è ora ulteriormente avvalorata dalla
recentissima sentenza della Corte d'Appello di Roma - Iª sezione civile, che ha respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina - sezione di Terracina con la quale era stato condannato al risarcimento dei danni un occupatore, senza titolo ed abusivo, di terreno di uso civico.
Con detta sentenza, la Corte d'Appello ha confermato e riconosciuto il
principio giuridico previsto dall'art. 2043 del codice civile che
l'occupazione senza titolo e, dunque, arbitraria di un terreno di uso
civico costituisce atto illecito, considerato che nel caso in oggetto la
collettività si è vista privata di potenziali entrate. La Corte ha altresì
condannato l'occupatore alle ulteriori spese del grado di giudizio.
«Il Comune di Fondi ha pertanto visto nuovamente riconosciuta la regolarità dei procedimenti posti in essere intema di uso civico. Mentre nell'opposizione consiliare regna il caos più totale, con considerazioni estemporanee e contraddittorie - dichiarano il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l'Assessore agli Usi Civici del Comune di Fondi Piergiorgio Conti - il pronunciamento della Corte d'Appello su un ricorso "destituito di fondamento" ribadisce ancora una volta la correttezza e la legittimità degli atti assunti dall'Amministrazione comunale nell'interesse della collettività».
relazione alle occupazioni senza titolo dei terreni demaniali di uso civico
per il risarcimento dei danni subiti dalla collettività, sinora comprovata
da numerose sentenze in primo grado, è ora ulteriormente avvalorata dalla
recentissima sentenza della Corte d'Appello di Roma - Iª sezione civile, che ha respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina - sezione di Terracina con la quale era stato condannato al risarcimento dei danni un occupatore, senza titolo ed abusivo, di terreno di uso civico.
Con detta sentenza, la Corte d'Appello ha confermato e riconosciuto il
principio giuridico previsto dall'art. 2043 del codice civile che
l'occupazione senza titolo e, dunque, arbitraria di un terreno di uso
civico costituisce atto illecito, considerato che nel caso in oggetto la
collettività si è vista privata di potenziali entrate. La Corte ha altresì
condannato l'occupatore alle ulteriori spese del grado di giudizio.
«Il Comune di Fondi ha pertanto visto nuovamente riconosciuta la regolarità dei procedimenti posti in essere intema di uso civico. Mentre nell'opposizione consiliare regna il caos più totale, con considerazioni estemporanee e contraddittorie - dichiarano il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l'Assessore agli Usi Civici del Comune di Fondi Piergiorgio Conti - il pronunciamento della Corte d'Appello su un ricorso "destituito di fondamento" ribadisce ancora una volta la correttezza e la legittimità degli atti assunti dall'Amministrazione comunale nell'interesse della collettività».
sabato 29 ottobre 2011
Disastri ambientali: lunedì 31 ottobre convegno UniSa
E' in programma il 31 Ottobre alle 9 nell'aula dei consigli dell'università di Salerno il convegno dal titolo "Disastri ambientali: responsabilità e soluzioni". Agli studenti di giurisprudenza verrà assegnato un credito CFU. Arriveranno i saluti del professor Enzo Maria Marenghi, preside di facoltà di giurisprudenza; del professore Giovanni Capo, capo dipartimento S.I.D.E.M.; Nazario Matarazzo, presidente associazione Unifriends; a moderare l'incontro sarà il dottore Marco Torrecuso. Interverranno il professore Giuseppe Di Genio, docente di Diritto Costituzionale; il professor Francesco Armenante, docente di scienza dell'amministrazione; il professor Giovanni De Feo, docente di procedure di valutazione ambientale; il professore Geminiello Preterossi, docente di filosofia del diritto; il professor Elio Lo Monte, docente diritto penale parte speciale; Rosario Buccella, assessore del comune di Capaccio; Tony Viterale sindaco del comune di Rofrano; Luigi Pergamo, presidente Astrambiente Salerno e Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania. Le conclusioni saranno affidate all'onorevole Guglielmo Vaccaro.
E' in programma il 31 Ottobre alle 9 nell'aula dei consigli dell'università di Salerno il convegno dal titolo "Disastri ambientali: responsabilità e soluzioni". Agli studenti di giurisprudenza verrà assegnato un credito CFU. Arriveranno i saluti del professor Enzo Maria Marenghi, preside di facoltà di giurisprudenza; del professore Giovanni Capo, capo dipartimento S.I.D.E.M.; Nazario Matarazzo, presidente associazione Unifriends; a moderare l'incontro sarà il dottore Marco Torrecuso. Interverranno il professore Giuseppe Di Genio, docente di Diritto Costituzionale; il professor Francesco Armenante, docente di scienza dell'amministrazione; il professor Giovanni De Feo, docente di procedure di valutazione ambientale; il professore Geminiello Preterossi, docente di filosofia del diritto; il professor Elio Lo Monte, docente diritto penale parte speciale; Rosario Buccella, assessore del comune di Capaccio; Tony Viterale sindaco del comune di Rofrano; Luigi Pergamo, presidente Astrambiente Salerno e Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania. Le conclusioni saranno affidate all'onorevole Guglielmo Vaccaro.
domenica 16 ottobre 2011
CORTE DI CASSAZIONE N.3811 DEL 2011
DA STUDIOLEGALELAW.NET
L’appartenenza allo Stato di un’area risulta dal suo essere strumentalmente collegata alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini
Risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il contrasto, tra una società e l’Amministrazione delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, in merito all’appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca site nella laguna Nord di Venezia. Proprietà privata o demaniale ? Proprietà demaniale senza alcun dubbio. Già all’epoca del regolamento approvato dal competente organo dell’Impero, la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l’art. 28 del codice_della_navigazione individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica e, quindi, distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato.
Anche in base alla normativa previgente la laguna e, quindi le valli da pesca, era considerata demanio pubblico e tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna e con la stessa delle valli da pesca. Al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura “non privata” a un bene immobile, la Corte, con la Sentenza n. 3811/2011, ha rivisitato in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali. La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede tutt’ora, nelle sue linee fondamentali, nel codice civile il quale divide i beni pubblici, ossia i beni “appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”, in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali hanno quale caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente a enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità, il così detto “demanio necessario”, ovvero il demanio marittimo, idrico e militare, o per il fatto di appartenere a enti territoriali, il così detto demanio accidentale o eventuale, quali le strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico e artistico, raccolte dei musei etc. La Costituzione non contiene un’espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione. Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa- codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. L’art. 9 Cost., in particolare, prevede infatti che la Repubblica tutela “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La riforma, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ma, ciò che ha maggior rilievo nella classificazione dei beni pubblici è la loro funzione e gli interessi collegati a tali beni. Insomma, non si deve partire da una visione prettamente patrimoniale -proprietaria, ma, approdare a una prospettiva personale - collettivistica. Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, è il riferimento non allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, ma allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi. Non conta la titolarità dei beni, bensì le intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinate alla realizzazione dello Stato sociale.
Anna Teresa Paciotti
L’appartenenza allo Stato di un’area risulta dal suo essere strumentalmente collegata alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini
Risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il contrasto, tra una società e l’Amministrazione delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, in merito all’appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca site nella laguna Nord di Venezia. Proprietà privata o demaniale ? Proprietà demaniale senza alcun dubbio. Già all’epoca del regolamento approvato dal competente organo dell’Impero, la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l’art. 28 del codice_della_navigazione individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica e, quindi, distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato.
Anche in base alla normativa previgente la laguna e, quindi le valli da pesca, era considerata demanio pubblico e tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna e con la stessa delle valli da pesca. Al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura “non privata” a un bene immobile, la Corte, con la Sentenza n. 3811/2011, ha rivisitato in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali. La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede tutt’ora, nelle sue linee fondamentali, nel codice civile il quale divide i beni pubblici, ossia i beni “appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”, in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali hanno quale caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente a enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità, il così detto “demanio necessario”, ovvero il demanio marittimo, idrico e militare, o per il fatto di appartenere a enti territoriali, il così detto demanio accidentale o eventuale, quali le strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico e artistico, raccolte dei musei etc. La Costituzione non contiene un’espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione. Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa- codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. L’art. 9 Cost., in particolare, prevede infatti che la Repubblica tutela “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La riforma, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ma, ciò che ha maggior rilievo nella classificazione dei beni pubblici è la loro funzione e gli interessi collegati a tali beni. Insomma, non si deve partire da una visione prettamente patrimoniale -proprietaria, ma, approdare a una prospettiva personale - collettivistica. Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, è il riferimento non allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, ma allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi. Non conta la titolarità dei beni, bensì le intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinate alla realizzazione dello Stato sociale.
Anna Teresa Paciotti
giovedì 13 ottobre 2011
Presidente dott. LUIGI CESARE OLIVETI
Gli amici tutti del Gruppo di studi sugli usi civici e i demani nell'Italia Meridionale Esprimono con grande dolore il cordoglio per la dipartita del dott. Luigi Cesare Oliveti, Presidente dell'Associazione nazionale usi civici di Firenze, punto di riferimento eccelso per gli operatori del settore degli usi civici e delle proprietà collettive.
sabato 1 ottobre 2011
IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19792 DEL 2011 SUGLI USI CIVICI
SEGNALAZIONE GIURISPRUDENZIALE IMPORTANTE
MASSIMA
"Gli usi civici fanno bene all'ambiente pertanto non sono pignorabili i terreni e non applicabile la liberazione di fatto. Gli immobili assimilabili a beni demaniali per titolarità e circolazione."
sentenza corte di cassazione recentissima del 28 settembre 2011 N. 19792
da Cassazione.net (in abbonamento)
VEDI ANCHE:
Cassazione: usi civici non possono essere oggetto di espropriazione forzata
Con la sentenza n. 19792 depositata il 28 settembre 2011, la Corte di Cassazione, in tema di usi civici, (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11), ha stabilito che un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10869.asp
MASSIMA
"Gli usi civici fanno bene all'ambiente pertanto non sono pignorabili i terreni e non applicabile la liberazione di fatto. Gli immobili assimilabili a beni demaniali per titolarità e circolazione."
sentenza corte di cassazione recentissima del 28 settembre 2011 N. 19792
da Cassazione.net (in abbonamento)
VEDI ANCHE:
Cassazione: usi civici non possono essere oggetto di espropriazione forzata
Con la sentenza n. 19792 depositata il 28 settembre 2011, la Corte di Cassazione, in tema di usi civici, (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11), ha stabilito che un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10869.asp
sabato 17 settembre 2011
LA MADRE TERRA FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 23 SETT.-23 OTT. ROMA 2011
FOTOGRAFIA 2011: Motherland
Il tema della decima edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma intende affrontare il particolare rapporto che si crea tra la fotografia e il territorio nell’accezione più profonda e intima basata su un’analisi autentica della forte relazione tra gli autori e l’appartenenza a un luogo, e in molti casi l’identificazione stessa. Nasce da un bisogno sempre più forte di cercare la propria “motherland”: ognuno risponde a suo modo, indaga terre di sua appartenenza, vecchie o nuovissime, grandi o piccole, reali o virtuali, con una documentazione assolutamente personale, frutto della propria vita e della necessità di tornare o di allontanarsi.
Motherland è un tema indagato e diffuso nella fotografia, e noi lo ricerchiamo oggi in relazione alla creazione di sempre nuove identità in un mondo ormai completamente esplorato e tecnologizzato dove però ritorna molto forte il bisogno di indagare nuove “terre”, cercare la propria terra.
The theme of the tenth edition of the FOTOGRAFIA – International Festival of Rome aims to tackle the unique relationship established between photography and the land, in the deepest and most intimate sense of the word, based on a genuine analysis of the close relationship between the photographers and their belonging to a place, and in many cases their actual identification. It is the result of an increasingly pressing need to seek one’s “motherland”: everyone responds in their own way, examining lands that belong to them, whether they are old or new, large or small, real or virtual, with a completely personal documentation, which is the fruit of their life and the need to return or move away.
Motherland is a theme that is investigated and propagated by photography, and today we seek it in relation to the creation of constantly new identities in a world that has been completely explored and technologised, but in which the need to investigate new “lands” and to seek one’s own, is a prominent recurrent theme.
Il tema della decima edizione di FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma intende affrontare il particolare rapporto che si crea tra la fotografia e il territorio nell’accezione più profonda e intima basata su un’analisi autentica della forte relazione tra gli autori e l’appartenenza a un luogo, e in molti casi l’identificazione stessa. Nasce da un bisogno sempre più forte di cercare la propria “motherland”: ognuno risponde a suo modo, indaga terre di sua appartenenza, vecchie o nuovissime, grandi o piccole, reali o virtuali, con una documentazione assolutamente personale, frutto della propria vita e della necessità di tornare o di allontanarsi.
Motherland è un tema indagato e diffuso nella fotografia, e noi lo ricerchiamo oggi in relazione alla creazione di sempre nuove identità in un mondo ormai completamente esplorato e tecnologizzato dove però ritorna molto forte il bisogno di indagare nuove “terre”, cercare la propria terra.
The theme of the tenth edition of the FOTOGRAFIA – International Festival of Rome aims to tackle the unique relationship established between photography and the land, in the deepest and most intimate sense of the word, based on a genuine analysis of the close relationship between the photographers and their belonging to a place, and in many cases their actual identification. It is the result of an increasingly pressing need to seek one’s “motherland”: everyone responds in their own way, examining lands that belong to them, whether they are old or new, large or small, real or virtual, with a completely personal documentation, which is the fruit of their life and the need to return or move away.
Motherland is a theme that is investigated and propagated by photography, and today we seek it in relation to the creation of constantly new identities in a world that has been completely explored and technologised, but in which the need to investigate new “lands” and to seek one’s own, is a prominent recurrent theme.
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