martedì 29 maggio 2007

DATI CATASTALI VIA INTERNET. E I DATI SUGLI USI CIVICI ?


Il decreto 4 maggio 2007 ''Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale'' (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007) rende noto che dal 10 maggio è consultabile gratuitamente via Internet, anche per i singoli cittadini, la banca dati catastale e, con il pagamento delle relative imposte, quella ipotecaria.

Il provvedimento, per quanto riguarda i dati catastali, tiene conto dell'innovazione introdotta con la legge n. 286/2006, che ha reso completamente gratuite le visure catastali.

Con il decreto si è, inoltre, provveduto a rivedere, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, la disciplina dell’accesso alle banche dati, su base convenzionale, da parte degli utenti abituali (notai, geometri, professionisti in genere ed Enti), con l’abolizione del canone e la previsione, a titolo di rimborso spese, di € 200 da corrispondere una tantum e di € 30 annuali per ogni password utilizzata.

notizia appresa dall'avv. Giuseppe Celia del foro di Salerno

GIOTTO MINUCCI SI SOFFERMA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN TOSCANA.













UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO




Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive




12^ Riunione Scientifica sul tema :




“ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA “




Trento , 16 e 17 Novembre 2006-




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Giotto Minucci




Contributo individuale predisposto sul tema :





“ La Regione Toscana verso la spoliazione degli




USI CIVICI “



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Ottobre 2006
































La Regione Toscana ha inviato di recente a tutti gli Enti locali, un documento preliminare contenente le linee generali relative alla proposta di legge in materia di “USI CIVICI “ avente per oggetto :




“ la proposta di Legge oggetto del presente documento preliminare si riferisce alla materia degli usi civici , materia che la Regione Toscana si propone appunto di riordinare “.


Tale riordino , sotto il profilo “ materiale “ :


interessa circa 30.000 ettari in Toscana , in parte relativi a demani pubblici , ed in parte ad aree private ;


coinvolge, “ in toto “ od in parte, un centinaio di amministrazioni comunali, oltre che 27 associazioni di tutela dei beni di uso civico ( cosiddette “ asbuc “ ).




E' strano costatare che diversi dipartimenti regionali disconoscono, non per mala fede, s'intende, la reale appartenenza delle terre collettive le quali non sono né dello Stato, né della Regione, né delle Province né tanto meno dei Comuni, bensì sono della universitas civium che ne dispone liberamente per le necessità quotidiane.


La Regione Toscana corre ora ai rimedi alla lunga “ vacatio legis “ in materia di usi civici che doveva emanare circa trent'anni fa a seguito del passaggio delle funzioni amministrative disposte con i D.P.R 15 Gennaio 1972 (art. 1 ) e 24 Luglio 1977 (art. 66) e, in conseguenza, è costretta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali a riguardo, alla rigorosa osservanza delle rigide disposizioni contenute nella Legge 16 Giugno 1927 n. 1766 e nel R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332, norme che hanno preservato sino ad oggi dalle indiscriminate speculazioni edilizie e dalle facili autorizzazioni regionali relativi ai cambi di destinazione d'uso, l'integrità del demanio civico e la sua particolare natura giuridica della inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità, imprescribilità.


























Dalla disamina del documento sopra citato relativo alla emananda legge riordino degli usi civici in Toscana, si evince palesemente l'intenzione del legislatore di eliminare in toto l'ermetica legge del '27 al fine di poter realizzare sui terreni agricoli ( ex art. 11 -lettera b), strutture edilizie di ogni genere le cui edificazioni sono rigorosamente vietate .


Si dice che la legge del 27 è una norma obsoleta non più confacente, oggi, per i fini per cui venne prolungata.


“ L'uso civico era nato per dare sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento storico nel quale la terra rappresentava l'unico elemento dal quale le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza. Attualmente questa giustificazione ha perso quasi del tutto la sua ragion d'essere: si sopravvive, nella attuale società, non più con la terra, ma con tutta una serie di fonti di reddito che pongono la terra agli ultimi posti. La complessità della attuale società, e soprattutto le caratteristiche della società industriale, sono andate evidenziando una pluralità di situazioni che snaturano quasi del tutto la funzione vitale del bene-terra “


E' così che la Regione Toscana intenderebbe decretare per l'emanazione della legge in materia di riordino degli usi civici “


E' vero che la finalità della legge del 1927 aveva di mira non la sopravvivenza degli usi civici, ma la loro liquidazione in particolar modo per le terre appartenenti alla categoria b), mentre per i terreni utilizzabili come bosco o come pascolo, l'uso civico era destinato a durare indefinitamente. Perché il governo dopo aver promulgato un buona legge in materia, intendeva liquidare i benefici spettanti alle Comunità interessate, legittime proprietarie dei beni a loro riconosciuti, perduti nel tempo per effetto di nefasti editti come quelli praticati in Toscana da Pietro Leopoldo nel 1778 e 1788 ? La risposta è semplice in quanto si venne a creare in ogni Comunità, degli organismi autonomi di gestione non graditi, ovviamente, alla classe politica dell'epoca.
















Anche i governi post-unitari tentarono di mettere mano sulle terre civiche come intese il ministro dell'agricoltura Bernardino Grimaldi di Catanzaro il quale, nel Novembre del 1884, presentò alla Camera un disegno di legge ad hoc, progetto che trovò una inaspettata opposizione in particolare da parte dell'On.Le Giovanni Zucconi di Cingoli ( Macerata ) ed anche dal fiorentino Leopoldo Franchetti .


. La lunga battaglia parlamentare costrinse il Governo a porvi rimedio. Nel 1891 sospese la legge del 24 Giugno 1888, e concesse il “ riconoscimento giuridico “ con quella successiva del 4 Agosto 1894 n, 397, alle Collettività,


Associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, di una Frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini, per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi al fine di valorizzare le potenzialità dei beni “ agro-silvo pastorali di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, conferendo alle predette Organizzazioni, comunque denominate, la personalità giuridica di diritto privato.


Constatiamo, purtroppo, nostro malgrado, che questi beni di inestimabile valore costituiscono ambite spogliazioni per gli Enti locali, come ebbe a notificare il compianto Avv. Guido Cervati, il quale rivelava che le “ amministrazioni comunali - più interessate a considerare i problemi del proprio bilancio, se non peggio affascinate da miraggi di nuovi insediamenti speculativi - hanno visto nei Beni Collettivi, patrimoni di immediata commercializzazione, e quindi inutili e complesse pastoie nel vincoli legislativi. E perciò oggi facile sentir parlare di terre comunali e di diritti civici come di antichi feticci, da cui occorre sgombrare il campo, per dare via libera allo sviluppo di un'agricoltura individualizzata, o ancor peggio, alla speculazione degli insediamenti ( edilizi, turistici, industriali ) sui demani. L'ubicazione e vocazione delle terre civiche alletta a tali iniziative: le più belle zone costiere o montane sono ancora Beni Civici, o Beni privati reintegrabili o liquidabili “.


Si calcoli che in Toscana vi sono 30.000 ettari diffusi in 260 Comuni nei quali, in moltissimi di essi , non sono ancora state iniziate le indagini demaniali per la definizione della natura civica dei terreni in questione !










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Anche nell'ultima legislatura venne tentata la spoliazione delle proprietà collettive enunciata nei disegni di legge nn. 406 -621 -653 - 1131 - 1183 e 1241 “ Beni collettivi e diritti d'uso civico “ fermamente respinta dagli esperti in materia del Centro Studi e Documentazione sui Demani e le Proprietà collettive dell'Università degli Studi di Trento, i quali tennero le loro sagge audizioni il giorno 19 giugno 2003 presso il Senato della Repubblica, convocati dal Sen. Emmidio Novi, Presidente delle Commissioni Riunite in sede referente II^ Giustizia e XIII^ Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. Purtroppo incombe su questi beni una minaccia sempre presente e, pertanto, prudentemente, il giorno 7 Marzo u.s. è stata costituita presso la sala stampa del Senato della Repubblica, la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva con sede in Trento presso il Centro Studi sopra citato, il cui presidente pro-tempore è Carlo Grgic .


Ciò che non attuò il passato Governo per l'avvedutezza degli alcuni Amministratori di questi beni, ci prova ora la Regione Toscana con una legge espressamente anticostituzionale come si dimostrerà di seguito.




La Regione Toscana è orientata per la redazione dell'emananda legge in materia di usi civici sviluppando i seguenti concetti fondamentali i quali sono:




“ A seguito delle riforma costituzionale n. 3/2001, ed a fronte del novellato art. 117 della Costituzione, l'ambito ed i limiti della competenza legislativa in materia di usi civici vanno oggi “ riconsiderati “. A tale proposito, si deve in primo luogo tener conto della circostanza che le nuove disposizioni costituzionali non prendono in specifica considerazione né gli USI CIVICI, né la materia dell'AGRICOLTURA e FORESTE che, come si è visto, stando ai decreti del Presidente della Repubblica del 1972 e del 1977, li comprende.


Ne discende che sugli USI CIVICI può esplicarsi ora la potestà legislativa regionale residuale di cui al quarto comma dell'art .117. Come è noto, in tal caso, diversamente da quanto previsto per la legislazione concorrente, il legislatore regionale non trova il limite dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, ma piuttosto quello delle materie spettanti ( ai sensi del secondo comma dell'art. 117 ) alla potestà legislativa statale esclusiva, le quali, ponendosi su un piano orizzontale, sono suscettibili in astratto di interferire con qualsiasi altra materia.








Pertanto, nella materia qui in oggetto, tali limiti sembrano doversi rinvenire, essenzialmente, nell'art. 117, comma 2, lettera, l, e lettera s ) rispettivamente riconducibili all'ordinamento civile ( che certamente dà luogo alle limitazioni di maggiore “ intensità” ) e della tutela dell'ambiente “


Sono concetti questi enunciati alla politichese che allontanano sempre più i non addetti ai lavori a non capire la funzionalità, il fine, lo scopo primario della salvaguardia e conservazione dei beni civici e collettivi spettanti ad ogni Comunità di abitanti, legittimi proprietari e la limitatezza della potestà legislativa regionale attinente a questa complessa materia, resa comprensibile dalle normative statali vigenti .


L'entrata in vigore delle “ Modifiche al Titolo V, parte II, della Costituzione ( legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ), rende necessario e urgente attuare la nuova normativa, anche adeguando e integrando le recenti riforme amministrative che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.


In alcuna parte della citata legge viene fatta menzione degli Usi civici e le Proprietà collettive che hanno costituito da sempre la piena autonomia nella gestione da parte delle Comunità proprietarie, anzi favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ( art. 4 ).


La citata legge modifica soltanto gli articoli contenuti al Titolo V, parte seconda, non già i principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana di cui all'art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali …”


La Regione Toscana sostiene invece che “ gli usi civici vanno oggi “ riconsiderati, poiché le nuove disposizioni costituzionali non prendono in specifica considerazione tali beni, né la materia dell'agricoltura e foreste, regolamentati dai decreti presidenziali del 1972 e del 1977.


Il legislatore regionale intenderebbe in tal modo ridimensionare alcune disposizioni di massima statali, attinenti alla materia in questione, utili agli interessi della politica locale.
















Per nostra fortuna siamo ancora sotto l'usbergo delle leggi costituzionali. La pessima legge 1766 del 1927 che garantisce alle Comunità fruitrici dei beni civici e collettivi, la piena autonomia nella gestione, non deve essere assolutamente toccata, bensì consultata ogni giorno al fine che non si abbiano più a ripetersi le dissensioni tra le A.S.B.U.C. e gli Enti locali Regione, Province e Comuni, costringendo le citate Amministrazioni Separate per difendersi dall'arroganza politica diffusa, in particolar modo in questi ultimi scorci d'anni, a sostenere ingenti spese per i legali, periti, consulenti tributari da rischiare il totale collasso finanziario, costi sostenuti per l'attivazione delle cause presso i Tribunali ordinari, Corte d'Appello, T.A.R. e Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, Toscana ed Umbria con sede in Roma. sacrificando il reinvestimento dei proventi , utilizzati nel passato , per le realizzazioni di opere a beneficio della collettività !


Con il trasferimento d'alcune competenze in materia d'usi civici e dell'agricoltura e foreste, credono le Regioni di avere la potestà legislativa, anche per quanto attiene le competenze dei Commissari, convinzione, poi, dichiarata nulla dalla Corte Costituzionale - vedi ad esempio - le sentenze n. 307 e 308 del 2003 -


Si riporta, a proposito, un succinto commento di Leonardo Salvemini:






“ La Corte Costituzionale interviene in materia d'ambiente, con tutte le sue importanti sfumature, con due sentenze importanti ( nn. 307 e 308 2003 ) che riaffermano alcuni principi valevoli anche ai fini della legge La Loggia 131/2003. … omissis … Secondo il Governo ( ricorrente ) le disposizioni impugnate invadono la competenza esclusiva statale e violano i principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Stato. E' da premettere che tutte le leggi regionali impugnate sono state emanate nel vigore del nuovo titolo V parte seconda della Costituzione, come risultante dalla legge costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3, e fanno seguito altresì alla legge statale 22 Febbraio 2001, n.36 ( Legge quadro sulla protezione dalle espropiazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ).










La Corte, prima ancora di inoltrarsi nell'analisi delle questioni sollevate, ritiene opportuno “ sgomberare il campo da un assunto di carattere generale, che il ricorrente ( Governo ) sostiene in modo più esplicito nel ricorso contro la legge dell'Umbria, invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita dallo Stato dall'art.117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, in tema di tutela ambientale, dell'ecosistema e dei beni culturali “, per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell'ambiente “.




Altra clamorosa sentenza della Corte Costituzionale è quella n. 46 del 1995 con la quale viene ripristinata la tutela giuridica demaniale ed ambientale “ex officio “ del Commissario per la liquidazione degli usi civici.


A riguardo si riporta un'erudita nota d'Emanuele Casamassima:




Con la sentenza in epigrafe, “ che si annota con grande soddisfazione e sollievo per chi ha veramente a cuore il pubblico generale interesse sulla proprietà collettiva, natura ed ambiente “, così afferma l'Autore, viene ripristinata la tutela giuridica dei beni demaniali ed ambientali e quindi di tutta la giurisdizione commissariale. Sull'erroneo e del tutto infondato presupposto che “ la giurisdizione officiosa del Commissario era di natura esclusivamente incidentale, perché gli derivava dall'esercizio delle funzioni amministrative “, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 858/1994 e le successive pari data n.859,860, 861 e 862 aveva con grande imprudenza e superficialità ritenuto di esprimere, ovviamente solo giurisprudenzialmente ( perché non si poteva fare peggio ), in buona sostanza tutta la giurisprudenza del Commissario, in quanto la faceva dipendere solamente ed esclusivamente dal potere politico regionale, che in astratto e in concreto non è stato mai esercitato e forse non lo sarà mai, per i radicali ed assolute incapacità dimostrate, ormai istituzionalizzate in questi anni di lungo ed inutile approccio alla materia, trasferita sin dal lontano d.p.r. 617/77. Sviluppate sul piano giuridico queste affermazioni, l'Autore esamina la sentenza della Corte Costituzionale che fa giustizia del marasma creato nella materia, osservando conclusivamente che la Regione, dopo aver richiesto ed ottenuto il potere amministrativo, non solo non lo esercita, ma tollera persino incredibili situazioni di usurpazioni, arbitrarie occupazioni, ed impunità, con conseguenti incertezze e perplessità sui rapporti giuridici, che ancora di più richiedono invece l'intervento d'ufficio, sempre più assiduo e sempre più necessitato del Commissario, rimasto unica risorsa di tutela ( non più amministrativa, perché del








tutto scomparsa ! ) giurisdizionale, che la Cassazione riteneva di sopprimere - ( Bibliografia: art. 29 comma 2. legge 16 giugno 1927, n. 1766 - art. 66 d.p.r. 24 Luglio 1977, n. 616 - Cass. sez. un.civ. 28 Gennaio 1994, n.858 ).


Altra considerazione di rilievo in merito alla citata sentenza, viene pronunciata da Maria Athena Lorizio “ I Commissari per gli usi civici e i poteri d'ufficio - Conflitto fra giudici in attesa della legge. Osservazione a C. Cost. 20 Febbraio 1995 , n. 46 ) , la quale si esprime :


La sentenza in rassegna riguarda il ruolo e i poteri d'ufficio del Commissario agli usi civici nell'attuale organizzazione della giustizia, confermando la permanenza del potere del Commissario stesso di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui era in passato titolare. L' Autrice esamina i motivi di dissenso su questo punto fra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, alla luce delle disposizioni normative di cui alla legge 1766/1927 e al d.p.r. 616/1977. Sottolinea come la Consulta sia stata indotta a mantenere l'attuale assetto normativo in considerazione dell'importanza del ruolo del Commissario degli usi civici al fine della salvaguardia dell'ambiente. Conclude auspicando che il legislatore, nel dare vita ad una complessa revisione normativa della materia, tenga conto dell'orientamento espresso dai Giudici Costituzionali “ ( Bibliografia: legge 16 Giugno 1927 n. 1766 - d.p.r. 24 Luglio, n. 616 ).




A rafforzare il convincimento che la Regione non può sostituirsi allo Stato “ nell'allocazione dell'esercizio delle funzioni amministrative in capo agli enti locali ( ed in particolare alle Province ) e che consenta, dall'altro, la (ri)costruzione organica della materia medesima, all'insegna della chiarezza e della certezza dei diritti, delle funzioni amministrative e delle competenze, alle quali tutti gli enti ed organismi ( pubblici e privati ) possono improntare la propria azione ed i comportamenti conseguenti, ( direttive del legislatore regionale per la stesura dell'emananda legge sugli usi civici ), si cita un'ulteriore sentenza della












Corte Costituzionale del 27 luglio 2006 n. 310 promossa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Calabria. Nel giudizio si è costituito anche il Comitato regionale Legambiente Calabria, il quale deduce l'illegittimità costituzionale della legge regionale, in parte qua, e prospettando la lesione di ulteriori parametri costituzionali, individuati negli articoli 9, 44 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, avendo il Comune di S. Demetrio Corone stipulato con l'ENEL una convenzione che prevedeva la costruzione, da parte di quest'ultima società, di una cabina elettrica nel territorio comunale in località bosco di “ Mezzana “. La localizzazione dell'opera è stata ritenuta dal predetto Comitato illegittima, in quanto relativa ad un fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici. Ad avviso del Comune de quo, nonché dell'Enel, il fondo in questione non sarebbe sottoposto, invece, al regime degli usi civici .


E' intervenuto il Commissario a fare chiarezza affermando che l'atto è da ritenersi nullo in quanto non sono state eseguite le procedure previste dalla Legge n.1766/1927 - Sono costituzionalmente illegittime l'art. 56, commi 1,2 e 3 della legge delle Regione Calabria 3 ottobre 1997, n, 1°, che, operando un'assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione dello stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, ha modificato la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene. La legge regionale prevede, infatti, la necessità della sola determinazione dell'ente locale, a prescindere dall'autorizzazione della Regione, o dell'`Ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni - la qual è invece richiesta dall'art.66 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, e dall'art. 142, c.l, lett. H ) del d.lgs n. 42, in ragione dell'interesse paesaggistico riconosciuto alle zone gravate da usi civici - Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 Luglio 2006 - Franco Bile, Presidente - Alfonso Quaranta - Redattore -


In merito alle facili autorizzazioni di cambi di destinazione d'uso del demanio civico o addirittura la convinzione che qualunque Ente locale possa concedere tali consensi e perfino di consentire l'utilizzo delle terre civiche senza il prescritto assenso statale o regionale ma esibendo una semplice dichiarazione attestante il diretto proprietario di tali beni da parte di alcune A.S.B.U.C. -vedi il caso dell'ASBUC di Montepescali, la quale aveva autorizzato ad un privato (AFV-Grancia) l'uso della caccia sui terreni del demanio civico








D.D. n. 3585 del 30/08/06 - provincia di Grosseto, annullato con altro n.4213 del 18/10 c.a ) perché mancante della prescritta autorizzazione regionale ( art.12 legge 16 Giugno 1927 n. 1766 - art. 41 R.D. 332/28 e art. 66 D.P.R. 616/77), è fortemente richiamata l'attenzione da parte dei Commissari agli usi civici .


Si esamini - a riguardo - quanto ebbe ad asserire il Commissario per la Toscana -Lazio ed Umbria nel 2005:


…… “ In queste condizioni, non sorprende che dei demani e dei diritti civici fruiscano in tutto il paese solo gruppi marginali, non sorprende che anch'essi si prestino o si rassegnino ai mutamenti di destinazione, vietati dalla legge, ma attivamente perseguiti dal capitale edilizio o commerciale, non sorprende che gli stessi aventi diritto favoriscano l'usurpazione e la vendita delle proprie terre con o senza irrisori compensi monetari, non sorprende infine che le loro rappresentanze politiche si attivino ad ogni livello per la radicale soppressione di quel regime di incommerciabilità che ha rappresentato finora lo strumento imprescindibile per la perpetuazione degli usi civici nel nostro Paese. ….




In questo quadro, l'unico punto di forza è e rimane il Commissario agli Usi Civici, cui residuano oggi solo funzioni di accertamento, ma che mediante un uso accorto dei suoi poteri, può evidenziare agevolmente gli atti illeciti posti in atto con il favore o nella tolleranza dell'amministrazione, può contrastarli efficacemente, in difesa dei patrimoni collettivi e delle popolazioni cui essi spettano, può, in forza della sua esperienza, collaborare ad identificare anche in sede di elaborazione legislativa gli strumenti più ragionevoli per la conservazione di quel che resta di questo immenso patrimonio valutabile, mediamente, non meno di 500 ettari di terra boschiva e pastorale per Comune, non meno di 5 milioni di ettari per l'intero territorio nazionale “.




Ed ancora sempre dal Commissario agli Usi civici per l'Italia Centrale, da un suo editoriale “ Un istituto giuridico poco conosciuto, per il quale da tempo si parla di rinnovamento “, si apprende:






“ …. Occorre a questo punto farsi carico di qualche proposta di innovazione legislativa. Sotto questo profilo, mi preme sottolineare:








-a ) la necessità di dare una definitiva certezza agli accertamenti di cui i diritti


civici tuttora formano oggetto in varie sedi;


- b) la necessità di individuare nuove forme di gestione e amministrazione, più


consone all'assetto attuale degli altri fattori produttivi .




Sotto il primo profilo, va sottolineata la radicale contraddizione esistente nella disciplina vigente, laddove essa affida a due organi diversi e diversamente organizzati l'accertamento e la definizione dei diritti collettivi: da un lato il Commissario agli Usi Civici, che procede in via giudiziaria e decide con sentenze d'accertamento, dall'altro le amministrazioni regionali, che non provvedono direttamente ma recepiscono le dichiarazioni informali dei periti demaniali di cui si servono, senza mai sottoporli a controllo e senza raccordarsi mai con il Commissario competente in sede giudiziale. …..


Il giudizio commissariale è destinato a concludersi al termine della fase preliminare, se gli accertamenti d'insieme, disposti un tempo dal giudice oggi dall'amministrazione regionale, riporteranno il consenso degli interessati, cui siano stati comunicati nelle forme di legge; è destinato a concludersi con una vera e propria sentenza, se gli interessati si opporranno all'accertamento preliminare ovvero chiederanno in via autonoma l'accertamento giudiziale, che il giudice in tal caso è tenuto a promuovere -






…..” Nella quasi generale scomparsa delle comunità civiche, ancora oggi formalmente proprietarie delle terre, occorre almeno garantire che queste vengano utilizzate nell'interesse delle popolazioni che verranno; che, in altri termini, le terre civiche non vengano assegnate o consegnate a singoli privati, spesso, come accade, in cambio di corrispettivi inconsistenti …… Se i terreni civici non sono trascritti sui libri immobiliari o vi sono iscritti al nome delle Amministrazioni, che li amministrano. E' da star certi che, prima o dopo, al Sud, al Centro o nel Nord d'Italia, a qualche Comune verrà la tentazione di disporre in vista di particolari iniziative economiche e produttive, da affidare alla gestione dei privati “ - vedi il caso del Comune di Forni di Sotto (Udine).








Trasferire tutte le competenze in materia di Usi Civici alle Province e ai Comuni, come intenderebbe il legislatore regionale, si verrebbe a creare una tal confusione da neppure immaginarsi se si considera che, a volte, anche fra i magistrati si riscontrano interpretazioni discordanti nel formulare le sentenze su questo complesso argomento -( vedi Cass. sez. un. 28 Gennaio 1994 n.858 e la sentenza n. 46/95 della Corte Costituzione -). Ciò costituirebbe un continuo, giornaliero dissenso tra le ASBUC e gli Enti locali già abbastanza numeroso. “ Il Comune non è nato per possedere terre; i cittadini, attraverso le loro Collettività, sì ! ( Lombardi ).




In conclusione si consiglia al legislatore regionale deputato a redigere “ la legge sugli usi civici “ a non tangere la norma n. 1766 del 1927 e il R.D. n.332 del 1928 anzi di consultarli con scrupolo, al fine di evitare contenziosi che durerebbero centinaia d'anni.




Le Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico ( ASBUC) costituiscono nel nostro Paese, preoccupato perennemente per far quadrare i conti dello Stato, un vero esempio di come viene gestita la cosa pubblica senza contrarre DEBITI. Esse vanno rispettate come previsto dalla Costituzione la quale le esalta ,riconoscendole e garantendo la loro autonomia . ex art. 5 ).


Interessante ricordare come negli Statuti del libero Comune di Montepescali del 1200, riordinati nel 1427, la cui funzioni, oggi, vengono continuate dalle ASBUC le quali, checchè se ne dica, sono dei “ microcomuni “ indipendenti dal Comune, quanto venne stabilito all'art. 45 della IV distinctio:




art. 45 - Ognuno accepti l'officio al quale sarà electo .




Gli Offici del Commune a quali ciascuno sarà electo, debba ognuno acceptare, a la pena di soldi cento qualunque non l'accettasse, et pagata la pena, l'officio debba pure exercitare; se già non avesse vacazione per parentado o altra legiptima cagione che lo impedisse, la quale per lo minore Consilglio si debba cognoscere et acceptare, et altrimenti, no.














In questa norma viene chiaramente indicato che è un dovere civico di ogni cittadino, prestare la propria opera al servizio della Comunità, la quale era a titolo gratuito come, del resto, viene praticata anche oggi dai Consiglieri delle A.S.B.U.C. In questo articolo vengono altresì individuate anche le cause di incompatibilità degli eletti, richiamate, oggi, dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.



Quanti insegnamenti si potrebbero trarre dalle leggi decretate in tempi remotissimi dai nostri saggi Padri, utili per una buona amministrazione della res publica da esercitare, giurando di operare nel bene a favore della Comunità, come venne disposto nei citati Statuti di Montepescali - ex art. 23 - prima distinctio “ De regiminis Communis “ - Del giuramento di tutti gli officiali, il quale recita:




“ Acciò che ogni officiale s'astenga dalle cose indebite et drittamente,


con debita lealtà , faccia tutte quelle cose à a fare ,aviamo statuito


et ordenato che tutti gli officiali che saranno electi per lo Commune


di Montepescali et tutti quelli che aranno a trafficare le cose del


Commune o per lo Commune aranno a fare alcuna cosa , prima che


esso officio o servizio comincino a fare , giurare debbano a le


sancte di Dio evangelia corporalmente toccando le scripture, el loro


officio bene , diligentemente et lealmente fare et similmente quello


lo sarà imposto et commesso con buona fede et sollecitudine ,senza


fraude et con drictura , remosso ogni proprio bene et tutte quelle


cose ànno ad impedire il bene adoperare “ .




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Grosseto , 27 Ottobre 2006-




Giotto Minucci










BIBLIOGRAFIA :




Anci Toscana Comuni, comunità e usi civici per lo sviluppo dei territori


Rurali -Verso una legge regionale sugli usi civici .


Documento preliminare contenente le linee generali della proposta di legge in materia di usi civici .




Carletti F. Usi civici e Commissariati agli Usi Civici - in Giustizia it.




Carletti F. Gli Usi Civici nell'Italia Centrale ,oggi , - editoriale -




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In onore di Giovanni Zucconi ( 1845 -1894 ) .




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Foggia 1999 -




Grossi P. “ Un altro modo di possedere” -L'emersione di forme


alternative di proprietà alla coscienza giuridica


postunitaria - Quaderni fiorentini per la storia del


pensiero giuridico moderno ,5, Milano 1977 -




Imberciadori I. Gli Statuti del Comune di Montepescali ( 1427) -


Siena - 1938 -




Legge Costituzionale


18 Ottobre 2001 n.3 In Gazzetta Ufficiale n.248/2001 -




Lombardi G. Le Terre civiche : dove , per chi ,per che cosa -


Atti -III^ riunione scientifica -Trento 1977 -




Lorizio M.A. I Commissari per gli Usi Civici e i poteri d'ufficio.


Conflitto fra Giudici in attesa della legge .


In Giur. Cost. 1995 - fasc. 2 .




Minucci G. Parla la Proprietà collettiva di Forni di Sotto (UD)


Atti - 8^ Riunione scientifica - Trento 2002 -






Nervi P. La Regione Puglia e gli Usi Civici - Atti del Convegno


di Foggia -1999 -




Palermo A. Svolgimento storico degli Usi Civici - in Nuovissimo


Digesto - Ed. Utet - 1975 -


Provincia di Grosseto


Dipartimento Territorio


Ambiente Sostenibilità


Settore Conservazione


della Natura


U.O.C. Caccia e Pesca Determinazione dirigenziale n.3585 del 30/08/2006


“ A.F.V. Grancia - ampliamento di superficie “.




Determinazione dirigenziale n.4213 del 18/10/2006


“ Annullamento determinazione dirigenziale n. 3585


del 30/08/2006 -


Nota: azione promossa dal Sig. Roberto Spadi,


legale rappresentante del Comitato Usi Civici


Baccagni ( Montepescali Scalo ) , assistito dall' Avv.


Marco Musotto di Livorno .




Salvemini L. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale


n. 307/2003 - in Ambiente Diritto it.






-----°°°----








Tel.e Fax 0564/ 23980 - e-mail : giottominucci@alice.it







































8

venerdì 25 maggio 2007

......e tutto il 1024 della Camera dei deputati


CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato ZANETTA
Disposizioni in materia di usi civici
Presentata l’8 giugno 2006
ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’argomento oggetto
della riforma che si propone sono gli
« usi civici » propriamente detti, gravanti
su terre di proprieta` di soggetti diversi da
quelli titolari dei diritti (cosiddetto demanio
feudale) e non quelli gravanti su terre
di proprieta` delle stesse collettivita` titolari
del diritti, siano comunali o di altri enti
(cosiddetto demanio universale o comunale
o civico).
La normativa vigente in materia di usi
civici risale agli anni 1927-1928 (legge 16
giugno 1927, n. 1766, e regolamento di cui
al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332)
ed e` stata integrata con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, nel quale si impone alle regioni di
delegare le funzioni in tale materia ai
comuni, nel cui territorio sono poste le
terre civiche.
Per una migliore comprensione della
materia si rammenta che esistono, di fatto,
quattro tipi di terreni gravati da uso
civico:
di categoria A: terreni a destinazione
boschiva e pascoliva, alienabili con autorizzazione
regionale;
di categoria B: terreni a destinazione
agricola, ripartiti tra le famiglie di coltivatori
diretti, appartenenti alla collettivita`
e assegnati in enfiteusi. Sono alienabili
solo dopo l’affrancamento;
non assegnati ad alcuna categoria:
terreni non alienabili e non usucapibili
prima dell’assegnazione a categoria. Eventuali
atti di mutamento di destinazione o
di alienazione sono nulli;
la cui occupazione e` stata legittimata:
una minoranza di fondi appartenenti ai
comuni o ad altre collettivita` , la cui occupazione
abusiva e` stata consentita legalmente
con l’imposizione di un canone
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
di natura enfiteutica. Essi sono liberamente
alienabili.
E`
fuor di dubbio che gli usi civici non
abbiano piu` , nella societa` moderna, il
valore sociale che era alla base della loro
istituzione e costituiscano un vincolo immotivato
e anacronistico ad attivita` imprenditoriali
e private imposte dall’attuale
situazione dello sviluppo economico e dal
diritto alla realizzazione, per esempio, di
abitazioni di edilizia popolare ed economica,
che rappresenta un moderno concetto
di uso civico.
Ne´ vale l’argomentazione che il mantenimento
degli usi civici scongiuri l’uso
indiscriminato del territorio; altre norme e
altri vincoli hanno oggigiorno questa funzione.
A questa valutazione di merito si aggiunga
quella relativa alla complicazione
burocratica dell’espletamento delle pratiche
relative all’affrancamento dei beni
gravati da uso civico, che rende ancora piu`
anacronistico il mantenimento dell’istituto,
in un momento storico nel quale la semplificazione
burocratica e amministrativa
sta entrando, anche se a fatica, nella
prassi dei rapporti tra la pubblica amministrazione
e i cittadini.
Le regioni ben raramente hanno applicato
il disposto citato che prevedeva la
devoluzione ai comuni delle competenze in
materia di usi civici. Solo la regione
Abruzzo e` stata pioniera in questo campo
(legge 3 marzo 1988, n. 25), introducendo
la declassificazione e la convalida di atti
invalidi, norme ritenute corrette dalla
Corte costituzionale, che ha ritenuto sostanzialmente
legittimo il principio che tali
beni possano essere considerati commerciabili
e alienabili secondo il diritto comune.
E`
, percio` , ormai urgente fare chiarezza,
eliminare le norme anacronistiche, semplificare
le procedure e, soprattutto, devolvere
« quel che resta » degli usi civici ai
comuni, che sono le sole amministrazioni
in grado e in diritto di valutare e decidere
in materia.
Gli scopi della presente proposta di
legge sono, quindi, essenzialmente:
l’affidamento della competenza sugli
usi civici al comune, che diventa pertanto
il livello amministrativo legittimato a sopprimere,
mantenere e regolamentare l’istituto
sul proprio territorio;
l’accertamento in tempi brevi dei diritti
collettivi ancora vantati;
la legittimazione, a discrezione del
comune, delle situazioni pregresse, verificatesi
anche in deroga alla legislazione
vigente, caratterizzate da assenza di dolo;
la soppressione dei commissari agli
usi civici, attribuendo la funzione giurisdizionale
al giudice ordinario, in ossequio
a quanto disposto dall’articolo 102 e dalla
VI disposizione transitoria e finale della
Costituzione, che prescrivono il divieto
delle giurisdizioni speciali e la revisione di
quelle esistenti.
Nella proposta di legge, l’articolo 1
definisce le finalita` della legge; l’articolo 2
stabilisce le competenze della regione e,
soprattutto, del comune, che diventa, a
tutti gli effetti, il titolare delle competenze
in materia; l’articolo 3 disciplina in tempi
certi (un anno) il censimento dei diritti
ancora legittimamente pretesi; l’articolo 4
detta norme in merito alla legittimazione
di usufrutti abusivi; l’articolo 5 precisa la
validita` degli atti di legittimazione di usufrutto
di beni civici, nei casi di non
rispetto dei termini da parte degli aventi
causa ed, inoltre, l’inammissibilita` di legittimazione
di usi civici relativi a particolari
terreni (cave e risorse minerarie);
l’articolo 6 stabilisce l’entita` dei canoni e
il loro affrancamento; l’articolo 7 sopprime
i commissari ed elimina le promiscuita`
di diritti tra comuni diversi; l’articolo
8 stabilisce che il contenzioso e` regolato
dal codice civile e devoluto al giudice
ordinario; l’articolo 9, infine, elenca le
norme abrogate e fissa l’entrata in vigore
della legge.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalita`).
1. La presente legge disciplina la gestione
dei beni civici, ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione, per quanto riguarda
il censimento, la conservazione, la
cancellazione e l’usufrutto dei beni civici.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono beni
civici comunque denominati quelli appartenenti
a qualunque titolo ad una comunita`
di abitanti e, in particolare, i beni
provenienti dall’attuazione della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento
di esecuzione, di cui al regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
ART. 2.
(Competenze).
1. La gestione dei beni civici esistenti
nel proprio territorio e` di competenza dei
comuni per quanto riguarda il censimento,
la cancellazione, la conservazione e l’usufrutto
degli stessi.
2. Restano ferme le attribuzioni in
materia di usi civici delle regioni e delle
province a statuto speciale.
ART. 3.
(Censimento).
1. Chiunque abbia esercitato con atto
riconosciuto legalmente, in data non successiva
al 31 luglio 2005, sia individualmente
sia collettivamente, diritti di uso
civico su terreni di proprieta` pubblica o
privata o collettiva, comunque denominata,
qualora intenda mantenere tale diritto
deve farne richiesta al comune ove e`
sito il terreno, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le richieste di cui al comma 1 che
riguardino la generalita` degli abitanti del
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
comune oppure associazioni di utenti,
sono presentate rispettivamente, dal sindaco
o dal legale rappresentante dell’associazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve
contenere le indicazioni relative a: natura,
estensione, dati catastali idonei per identificare
il terreno stesso e il suo proprietario,
prove documentali dei diritti esistenti.
4. La richiesta di cui al comma 1 e`
accettata o respinta entro un mese dalla
ricezione, con delibera motivata del consiglio
comunale. Qualora accettata, la persistenza
del diritto deve essere registrata e
trasmessa, entro due mesi dalla notificazione,
a cura dell’usufruttuario del bene
civico, e in esenzione da qualsiasi imposta,
all’ufficio erariale competente per territorio,
che deve provvedere a caricare il
terreno in apposita partita, nella quale sia
riportato, oltre al nominativo del proprietario,
il nominativo del titolare del diritto
di uso civico.
5. Ogni azione diretta ad ottenere il
riconoscimento di diritti non dichiarati
entro il termine di cui al comma 1 e` nulla.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge nessun accertamento
degli usi civici o di qualsiasi altro diritto
di promiscuo godimento puo` essere promosso
d’ufficio.
ART. 4.
(Legittimazione di usufrutto abusivo).
1. L’usufrutto in atto di terre oggetto di
uso civico, comunque classificate, puo` essere
legittimato, su istanza degli usufruttuari
abusivi, con le modalita` di cui all’articolo
3, qualora l’usufrutto sia in atto
al momento della richiesta e lo sia stato
per un periodo di almeno venti anni
antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La legittimazione di cui al comma 1,
previa esposizione per due mesi della
richiesta all’albo pretorio, e` concessa o
negata entro il mese successivo dal consiglio
comunale.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. L’atto di legittimazione deve essere
registrato e trasmesso, entro due mesi
dalla notificazione, a cura dell’usufruttuario
del bene civico e in esenzione da
qualsiasi imposta, all’ufficio erariale competente
per territorio, che deve provvedere
a caricare il terreno in apposita partita,
nella quale sia riportato, oltre al nominativo
del proprietario, il nominativo del
titolare del diritto di uso civico.
ART. 5.
(Validita` degli atti).
1. I diritti di uso civico, a qualsiasi titolo
registrati, non accertati secondo le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4, decadono.
2. I comuni sono obbligati a indicare
l’esistenza di usi civici nel certificato rilasciato
ai sensi dell’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. L’omessa indicazione
dell’esistenza dell’uso civico certificato
lo rende inopponibile a chi acquisisca
diritti relativi al terreno in forza di titolo
cui il medesimo certificato risulti allegato,
nonche´ ai suoi eredi o aventi causa.
3. L’usufrutto di beni civici, interessati
da attivita` di escavazione, dalla presenza
di attivita` minerarie, comprese le acque, o
che siano parte di un comprensorio unitario
di demanio collettivo, e` escluso dalla
legittimazione.
4. La legittimazione di cui agli articoli
3 e 4 si intende comunque riconosciuta
qualora il consiglio comunale non abbia
deliberato sulle istanze entro il termine
previsto negli stessi articoli.
5. La trascrizione, oltre il termine previsto,
di atti di legittimazione di usufrutto
di beni civici, ai sensi degli articoli 3 e 4,
presso l’ufficio tecnico erariale competente
per territorio, e` nulla.
ART. 6.
(Canone ed affrancamento).
1. Il canone enfiteutico, dovuto per
usufrutto di terre civiche, e` pari al reddito
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dominicale catastalmente determinato al
momento della richiesta di legittimazione
con riferimento alla data d’inizio della
concessione o legittimazione.
2. La regione puo` determinare un canone
diverso, in relazione alla destinazione
del terreno e alla qualifica di coltivatore
diretto dell’usufruttuario.
3. Il canone puo` essere affrancato, con
delibera del consiglio comunale, su richiesta
del richiedente interessato, moltiplicandone
il valore per quindici.
4. I canoni disciplinati dagli articoli 957
e seguenti del codice civile e dalle leggi
speciali in materia comunque denominati
ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni
aventi reddito dominicale per ciascuna
particella inferiore a ventisei euro non
hanno natura di diritto reale ma assumono
quella di diritto di credito. Il competente
ufficio tecnico erariale esegue
d’ufficio le volture conseguenti alla trasformazione
del diritto dell’enfiteuta in
diritto di proprieta`.
ART. 7.
(Norme transitorie).
1. Con effetto immediato dalla data di
entrata in vigore dalla presente legge sono
soppressi i commissariati per la liquidazione
degli usi civici. Le pratiche pendenti
presso i commissariati per la liquidazione
degli usi civici, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono trasmesse
al giudice competente per territorio, nel
quale sono situati i beni.
2. Le promiscuita` tra comuni o tra
frazioni di comuni in materia di usi civici
sono sciolte alla data di entrata in vigore
della presente legge e la titolarita` dei
diritti e dei beni civici spetta al comune
nel quale sono localizzati. Il comune che
acquisisce i diritti e` tenuto a corrispondere
al comune o alla frazione cedente
una somma di denaro corrispondente al
valore dei diritti ceduti, secondo il principio
dell’affrancamento di cui all’articolo
6, comma 3.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1024
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ART. 8.
(Contenzioso).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli atti aventi
per oggetto terre civiche sono di competenza
del giudice ordinario e ad essi si
applicano le norme generali del codice
civile, in particolare l’articolo 2652, primo
comma, numero 6).
2. Tutti i procedimenti gia` pendenti,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, presso gli uffici dei commissari per
la liquidazione degli usi civici devono
essere definiti nel termine perentorio di
un anno. Decorso tale termine, i procedimenti
non conclusi sono dichiarati estinti.
3. Le richieste di cui agli articoli 3 e 4,
affisse in copia all’albo pretorio per la
durata di due mesi, possono essere impugnate
dinanzi al giudice competente per
territorio entro i due mesi successivi mediante
ricorso notificato al proprietario e
al comune. Il giudice decide entro tre
mesi, decorsi i quali il procedimento e`
considerato estinto.
4. Contro le decisioni negative sulle
istanze di cui agli articoli 3 e 4 da parte
del consiglio comunale e` ammessa impugnazione
dinanzi al giudice competente,
che decide entro tre mesi, decorsi i quali
il procedimento e` considerato estinto.
5. Per le controversie non espressamente
contemplate dalla presente legge si
applicano le norme del codice civile.
6. La trascrizione degli atti di legittimazione
di usufrutto di beni civici di cui
agli articoli 3 e 4 ha effetto sanante di
controversie e di inadempienze pregresse.
ART. 9.
(Disposizioni abrogate ed entrata in vigore).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
b) la legge 10 luglio 1930, n. 1078;
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) il decreto legislativo 2 marzo 1948,
n. 141;
d) la legge 17 aprile 1957, n. 278;
e) l’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
f) il comma 5 dell’articolo 11 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) l’articolo 12 della legge 31 gennaio
1994, n. 97.
2. La presente legge entra in vigore
decorsi tre mesi dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
C= 0,30 *15PDL0014340*
*15PDL0014340*
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FORUM SUI PROGETTI IN TEMA DI USI CIVICI. L'art. 16, primo e secondo comma del ddl 106 Senato.


Legislatura 15º - Disegno di legge N. 106





SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–


N. 106




DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VITALI, NEGRI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, PIGNEDOLI, ZAVOLI, BARBOLINI, ENRIQUES, MANZELLA, MANCINO, BANTI, MERCATALI, SOLIANI, COSSUTTA e GRASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2006

———–

Legge sulla montagna

———–

Onorevoli Senatori. – La montagna italiana comprende 365 comunità montane che associano 4.201 comuni interamente e parzialmente montani, coprendo più del 50 per cento dei comuni italiani e oltre il 54 per cento del territorio nazionale.

La popolazione del territorio montano del nostro paese supera i 10 milioni di abitanti, il 18,5 per cento dell’intera popolazione italiana.
Dal Rapporto CENSIS-UNCEM (Centro studi investimenti sociali - Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani) del settembre 2002 «Il valore della montagna» si evince che la stima del valore aggiunto prodotto nei territori montani si attesta sui 165 miliardi di euro pari al 16,1 per cento del valore aggiunto nazionale.
Questa indagine, presentata in occasione dell’«Anno internazionale della montagna» indetto dall’ONU nel 2002, ha dimostrato i profondi cambiamenti in atto che rendono necessario l’aggiornamento delle analisi e l’abbandono di tanti luoghi comuni come la vecchia equazione tra aree montane nel loro complesso e arretratezza dello sviluppo.
Innanzitutto, la montagna italiana non è un’area omogenea con caratteristiche e problematiche sostanzialmente uniformi. Va riconosciuta l’esistenza di una pluralità di aree montane, con caratteristiche demografiche, economiche e strutturali profondamente differenziate e destini potenzialmente divergenti.
Analizzando l’andamento demografico ed economico della montagna risulta evidente l’importanza del rapporto tra montagna e pianura quale variabile esplicativa primaria di un progressivo differenziarsi delle strutture economico-sociali delle diverse aree montane del paese.
È sbagliato pensare alla montagna come ad un territorio a vocazione esclusivamente agricola o turistica. Soprattutto nelle vallate vi sono infatti distretti produttivi e industriali molto importanti per l’economia del paese.
Tuttavia, dal Rapporto risulta che non si sono attenuate nè la specificità delle aree di montagna sotto altri particolari profili, nè il divario con le aree più sviluppate del paese.
Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte, e a volte ridottissime. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate. L’età media della popolazione è molto avanzata. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Mancano infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di carattere stradale e ferroviario, e anche per quelle immateriali nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione. Il territorio è estremamente fragile determinando fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi.
Il citato Rapporto rileva che « ... si può sostenere con certezza che le differenze di tipologie e livelli di sviluppo delle aree montane sono legati alla collocazione all’interno delle tradizionali aree geografiche nord, centro e sud molto più che al carattere di “montanità“ che viene a loro ufficiaImente assegnato».
Questa considerazione è sostenuta dal dato sulla stima del valore aggiunto prodotto nell’insieme del territorio montano.
La montagna contribuisce alla produzione del reddito nazionale per il 16,1 per cento mentre la sua popolazione corrisponde al 18,7 per cento di quella complessiva del paese. La montagna contribuisce quindi alla produzione del reddito nazionale in una misura che è solo di poco inferiore alla quota della popolazione che vi risiede.
È dunque necessario che l’intera comunità nazionale prenda coscienza di questa realtà. La montagna italiana è stata a lungo abbandonata ed è pesantemente svantaggiata da molti punti di vista rispetto alle altre aree del paese. Ma contiene risorse e opportunità da riconoscere e valorizzare nell’interesse dell’intero paese, che costituiscono altrettante possibilità di creare un nuovo sviluppo sostenibile e di favorire nuove modalità insediative per la popolazione.
Vanno, dunque, superate le condizioni di svantaggio modernizzando i sistemi di comunicazione stradali, ferroviari e telematici, sostenendo le attività produttive e consentendo alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del paese.
Nella montagna italiana sono inoltre concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali irripetibili. È necessario garantire la riproducibilità di queste risorse, e ciò deve essere considerato da tutta la società nazionale come un investimento per accrescere la competitività del paese.
Occorrono politiche che attivino risorse finanziarie oggi diversamente impiegate e il pieno convincimento degli attori pubblici e privati che in quei territori sia necessario perseguire un modello di sviluppo non imitativo di quello di pianura, nè legato all’idea di una perenne marginalità.
Va riconosciuta l’esistenza nelle aree montane di una molteplicità di sistemi territoriali e produttivi locali diversi fra loro, alcuni dei quali hanno carattere anche industriale, ma sono tutti dotati di risorse distintive, il cui inserimento nei sistemi regionali costituisce un essenziale arricchimento di questi ultimi e una occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo.
Dalla tutela e dalla messa in sicurezza del territorio può inoltre derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi, ai prodotti tipici, alla fruizione del paesaggio e dei beni culturali e ambientali che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole, turistiche, artigianali e commerciali.
Purtroppo, anche negli anni successivi alla diffusione del Rapporto CENSIS-UNCEM, lo sviluppo delle aree montane è stato contrassegnato da un grado di debolezza e di precarietà ancor più alto che altrove, tale da rendere queste zone più vulnerabili.
Il freno più forte alla crescita della montagna continua ad essere la carenza e la debolezza dei servizi, il cui maggiore costo incide sui comuni e sui cittadini, assieme ai maggiori oneri di produzione per le imprese.
Un tema sicuramente prioritario è quello della tutela del territorio, su cui in questi anni si è fatto ben poco e si sono moltiplicati gli eventi calamitosi affrontati con la logica dell’emergenza.
Anche l’agricoltura, attività storica della montagna italiana, ricca di produzioni tipiche e di alta qualità, è in forte difficoltà: stanno crollando i redditi, si smembrano le imprese, calano gli addetti e sempre più viene a mancare un insostituibile presidio ambientale.
E il turismo, per il quale occorre fare un discorso differenziato da zona a zona, attraversa anch’esso un momento complessivamente sfavorevole dal quale occorre saper uscire rinnovando e qualificando fortemente l’offerta di servizi.
Tutto questo richiede un’adeguata politica nazionale per la montagna, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell’ambito delle sue competenze, di Stato, regioni ed enti locali. Purtroppo, negli ultimi anni si è dovuto constatare una tendenza sempre più marcata all’abbandono della montagna e a tagli alle già esigue risorse destinate ad essa, in netto contrasto con gli impegni annunciati dal Governo agli Stati generali della montagna tenutisi a Torino nell’autunno 2001.
Ne è testimonianza la drastica riduzione subita dal Fondo nazionale per la montagna, istituito con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane». Il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha tagliato i fondi del 50 per cento e la legge finanziaria per il 2005 lo ha confermato alla modesta entità di soli 31 milioni di euro l’anno per tutta la montagna italiana.
Con la medesima legge finanziaria per il 2005 era stato introdotto il vincolo del patto di stabilità interno anche per le comunità montane e per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti, parzialmente rimosso solo in sede di conversione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.
I trasferimenti alle comunità montane non sono stati adeguati nemmeno al tasso di inflazione programmato. Il fondo per le gestioni associate dei servizi comunali non è stato rifinanziato. Alcune agevolazioni previste per le attività economiche che operano in montagna dalla citata legge n. 97 del 1994 non sono state applicate.
Per quanto riguarda la difesa del suolo, un tema fondamentale per la montagna, la legge che regola gli interventi in materia, al di fuori delle ordinanze della protezione civile per le situazioni di emergenza, è la legge 18 maggio 1989, n. 183. Negli ultimi anni anch’essa ha subito forti decurtazioni dei finanziamenti. La procedura di programmazione prevista dalla legge è stata stravolta, con il Ministero dell’ambiente che ha completamente svuotato il piano triennale di difesa del suolo e ha tagliato fuori le regioni, nonostante le loro competenze in materia siano cresciute in seguito all’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione.
Nella scorsa legislatura, il Ministro per gli affari regionali con delega per la montagna, presentò in data 12 luglio 2004 al Senato, un disegno di legge recante «Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani» (atto Senato n. 3036), che rivedeva molte parti della legge n. 97 del 1994 in attuazione dell’impegno assunto dal Governo stesso agli Stati generali della montagna nel 2001.
Il disegno di legge è stato aspramente criticato, e in modo unitario, dall’UNCEM che lo ha giudicato inadeguato, sia rispetto alle strategie di fondo perseguite, sia per la limitata portata degli interventi settoriali in esso contemplati, non accompagnati peraltro da una dotazione finanziaria adeguata. Il giudizio dell’UNCEM è che il disegno di legge del Governo rischiava piuttosto di determinare una situazione di regressione dell’intero sistema montano.
L’UNCEM critica in modo particolare l’introduzione della categoria dei comuni ad alta specificità montana, prevista dall’articolo 2 del disegno di legge governativo, verso i quali è riferito prioritariamente l’ambito di applicazione del provvedimento, è riservata una attenzione privilegiata nella elaborazione e attuazione del Piano nazionale delle aree montane ed è destinata una riserva di finanziamenti di almeno il 10 per cento del nuovo Fondo nazionale per la montagna.
Spostare l’attenzione dalle comunità montane e dai comuni montani a questa nuova categoria di comuni, sottolinea l’UNCEM, significa scardinare dall’interno la tradizionale e naturale espressione associativa dei territori montani, con il rischio di determinare situazioni di autarchia che non gioverebbero certo al sistema.
L’UNCEM esprime inoltre un giudizio negativo sui meccanismi che il disegno di legge governativo prevede per il reperimento delle risorse economiche, peraltro del tutto esigue, che vengono ritenuti ancora legati ad una logica assistenziale e centralista.
Per quanto riguarda la difesa del suolo, il documento dell’UNCEM propone di vincolare annualmente una quota delle risorse che Stato e regioni stanziano nel campo del riassetto idrogeologico a favore di un «Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani», con scansioni annuali e risorse certe, premessa essenziale allo sviluppo della montagna italiana.
Nel parere dell’UNCEM è inoltre valutata criticamente la moltiplicazione degli organismi che si dovrebbero occupare della montagna previsti nel disegno di legge governativo. Secondo la proposta del Governo essi dovrebbero essere addirittura tre: l’Osservatorio per la montagna, l’Istituto nazionale della montagna e la Fondazione italiana per le montagne.
La presentazione del disegno di legge governativo ha consentito comunque di avviare l’esame da parte della 1ª Commissione (Affari Costituzionali) e della 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato, presso le quali era già iniziata la discussione sul disegno di legge recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazioni pari o inferiore a 5.000 abitanti» (atto Senato n. 1942), già approvato dalla Camera dei deputati.
La 1ª e la 5ª Commissione del Senato avevano, infatti, stabilito di attendere la presentazione del disegno di legge governativo sulla montagna per avviare la discussione della nuova legge in materia, prevedendo di conseguenza una ridefinizione del provvedimento approvato alla Camera sui piccoli comuni i quali sono in buona parte montani.
È stato istituito un comitato ristretto e i relatori di maggioranza hanno presentato un testo di legge sulla montagna in data 18 novembre 2004, sul quale sono stati successivamente presentati gli emendamenti.
Quel testo conteneva l’introduzione della categoria dei comuni ad alta specificità montana prevista dal disegno di legge del Governo. L’UNCEM, in coerenza con la posizione assunta, ha provveduto ad inviare emendamenti che sono stati presentati da senatori appartenenti ai diversi schieramenti politici.
Il comitato ristretto ha poi ripreso il suo lavoro, e in quella sede si è registrata un’unica via da percorrere per giungere ad un provvedimento largamente condiviso e che abbia quindi la possibilità di essere approvato nel breve tempo che rimane prima della fine della legislatura: assumere come riferimento la posizione unitaria assunta dall’UNCEM e cancellare di conseguenza la categoria dei comuni ad alta specificità montana.
Auspicando che ciò possa avvenire, si è valutata l’opportunità di proporre il presente disegno di legge (che riproduce sostanzialmente l’atto Senato n. 3532 che aggiornava l’atto Camera n. 3338 (Violante ed altri) e l’atto Senato n. 2305 (Cavallaro ad altri) i quali rappresentavano le elaborazioni legislative fin qui unitariamente prodotte dal centrosinistra).
Le premesse sono le medesime da cui traggono origine le due precedenti proposte legislative.
Si considera necessario rivedere la legge n. 97 del 1994 poiché, pur avendo essa rappresentato un apprezzabile punto di approdo per la legislazione montana, non è stata adeguatamente finanziata, come dimostrano le vicende del Fondo nazionale per la montagna istituito dall’articolo 2, non ha prodotto il decentramento di attività, uffici e servizi previsto dall’articolo 14 e non ha consentito di conseguire esiti apprezzabili in materia di agevolazioni fiscali per le piccole imprese operanti in montagna previsti dall’articolo 16.
Potrebbero essere addotti altri esempi, ma questi sono sufficienti per ritenere necessario un adeguamento della legislazione nazionale sulla montagna.
Vi è poi da considerare il nuovo Titolo V della Costituzione che ridetermina ampiamente le potestà legislative tra le regioni e lo Stato e che richiede anch’esso una profonda revisione della legge n. 97 del 1994.
Un altro elemento nuovo di cui tenere conto è il riconoscimento della specificità della montagna nell’ambito della nuova Costituzione europea (parte III, capo III, sezione 3, articolo III-220).
Il presente disegno di legge identifica gli ambiti costituzionalmente riservati allo Stato in forza dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione e formula princìpi per la legislazione concorrente riservata alle regioni, ai sensi delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo.
Ciò è stabilito in modo particolare nel Capo I, «Princìpi e disposizioni generali», agli articoli 1, 2 e 4. I commi 5 e 6 dell’articolo 4 consentono di promuovere accordi tra le regioni per la predisposizione di programmi e progetti d’interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
All’articolo 3 si prevede inoltre, secondo una proposta avanzata daIl’UNCEM, che le regioni individuino nell’ambito del proprio territorio montano ambiti di marginalità nei confronti dei quali indirizzare prioritariamente gli interventi di sostegno.
Il presente disegno di legge non affronta i temi del governo montano poiché sono oggetto di una delega al Governo, contenuta nella legge 5 giugno 2003, n. 131, per la revisione del testo unico delle norme riguardanti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con l’articolo 5 si istituisce la Conferenza nazionale per la montagna secondo quanto previsto da leggi regionali che stanno dando buona prova, come ad esempio la legge regionale dell’Emilia-Romagna 20 gennaio 2004, n. 2. Con il successivo articolo 6 si introduce il Piano triennale nazionale delle aree montane.
Il Capo II «Potestà e politiche statali», in coerenza con il nuovo Titolo V della Costituzione, contiene norme che afferiscono agli ambiti di legislazione esclusiva riservati allo Stato, com’è chiaramente indicato nell’articolo 7.
All’articolo 8 viene rideterminata la modalità di formazione del Fondo nazionale per la montagna secondo le proposte dell’UNCEM. Si prevede infatti che il Fondo sia alimentato da controvalori specifici per il «rilascio» di risorse autoctone della montagna come l’acqua e le fonti energetiche; da forme di compensazione per la montagna prelevate dagli investimenti e da finanziamenti correlati alle infrastrutture che ne sfruttano il territorio come il sistema viario e dei trasporti; da una quota riservata dei fondi statali destinati agli enti locali stabilita dall’articolo 9.
Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che una quota del Fondo nazionale per la montagna possa essere ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico i cui contenuti costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province.
I successivi articoli del Capo II, dal 10 al 14, riguardano norme per le esenzioni, le agevolazioni e gli incentivi fiscali rideterminate anche in base all’esperienza della mancata attuazione di quanto previsto dalla legge n. 97 del 1994.
L’articolo 10 riguarda l’esenzione dall’IVA delle prestazioni connesse con le opere relative alla prima abitazione, alla difesa del suolo e alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico.
L’articolo 11 prevede, tra l’altro, di rendere permanenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per riscaldamento per le zone montane.
L’articolo 12 riguarda finanziamenti e contributi per la forestazione, il recupero dei terreni abbandonati, il turismo montano e il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna.
L’articolo 13 reintroduce le agevolazioni per le imprese, gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per le zone abitate con meno di 500 abitanti, cercando di superare i limiti della precedente normativa della legge n. 97 del 1994 che è rimasta del tutto inattuata.
L’articolo 14 prevede incentivi per le pluriattività, in modo particolare per i coltivatori diretti, singoli o associati, che assumono in appalto lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.
Il Capo III «Valorizzazione e promozione del territorio» contiene una serie di norme di carattere settoriale anch’esse formulate nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Titolo V della Costituzione per quanto riguarda sia le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni sia le materie dove la potestà legislativa esclusiva appartiene alle regioni.
Agli articoli 17 e 18 si affronta il tema degli uffici e dei servizi pubblici, per i quali le norme previste nella legge n. 97 del 1994 sono rimaste inattuate. L’articolo 20 affronta il tema del sistema formativo e l’articolo 27 quello della sanità in montagna.
Nel medesimo Capo III vi sono inoltre norme riguardanti i piani di sviluppo economico e di tutela ambientale e territoriale (articolo 15); gli usi civici (articolo 16); le sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione (articolo 17); l’informatica, la telematica e la ricerca scientifica (articolo 21); le campagne informative (articolo 22); il patrimonio forestale (articolo 23); i pascoli montani (articolo 24); la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia (articolo 25); la tutela dei prodotti tipici (articolo 26); lo sviluppo del turismo montano (articolo 28); il servizio militare prestato nel Corpo degli alpini (articolo 29); la protezione civile (articolo 30); gli interventi a favore dell’associazionismo sociale (articolo 32).
L’articolo 31, relativo alla difesa del suolo, riprende la proposta UNCEM di una quota delle risorse stanziate in base alla legge n. 183 del 1989 da destinare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli interventi di difesa del suolo per la montagna.
Nel Capo IV «Norme finali e transitorie» è prevista la copertura finanziaria di 100 milioni di euro in via transitoria per l’anno 2006 per l’attuazione degli articoli 8, 10, 11, 12 e 22 (articolo 34). Per l’attuazione degli articoli 13 e 14 si prevede una copertura finanziaria di 150 milioni di euro.
È inoltre prevista, all’articolo 33, l’abrogazione di numerose disposizioni della più volte citata legge n. 97 del 1994.



DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Princìpi generali, costituzionali ed europei)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità ambientali, culturali, economiche e sociali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
3. Quando non sia diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini della presente legge, per «comuni montani» si intendono «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in mancanza di ridelimitazione.
4. Le politiche e le misure normative, programmatorie, amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane sono esercitate, nell’ambito delle rispettive potestà e funzioni, secondo i princìpi costituzionali, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.
5. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 2.

(Obiettivi specifici)

1. Lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane ed i comuni montani cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico dei territori montani, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:

a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;

b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell’ambito dei progetti di contenimento della presenza di anidride carbonica (CO

2
) nell’atmosfera;
g) a stimolare l’iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) a promuovere l’associazionismo e l’aggregazione dei comuni e delle comunità montane.

Art. 3.

(Ambiti di marginalità)

1. Le regioni individuano nel territorio classificato come montano ambiti di marginalità, caratterizzati da gravi situazioni di svantaggio e di competitività.

2. Nelle realtà territoriali di cui al comma 1, le regioni indirizzano prioritariamente gli interventi differenziati di sostegno con risorse finanziarie proprie, di derivazione statale ed europea, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nei piani e nei progetti di sviluppo delle comunità montane e attribuendo loro la realizzazione di mirati interventi, su base d’intesa con i comuni e le province, volti a rimuovere le condizioni di svantaggio.

Art. 4.

(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della montagna)

1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, gli enti di governo, di cui all’articolo 1, comma 4, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:

a) l’autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l’attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative e amministrative, nonché il riconoscimento dell’autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

b) il preminente interesse nazionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;
c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;
d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;
e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;
f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano. Le azioni riguardano i profili:
a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti;

b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole delle attività economiche presenti sui territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività agricole e forestali;
c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività ed al miglioramento del loro tenore di vita;
d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.

3. Restano ferme le disposizioni sulle aree depresse e le altre agevolazioni ed interventi relativi alle zone montane.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, con esclusione delle aree marine.
5. Le regioni possono promuovere accordi per la predisposizione di programmi e progetti d’interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
6. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 5, sono predisposti sentite le province, le comunità montane ed i comuni coinvolti.

Art. 5.

(Conferenza nazionale per la montagna)

1. È istituita la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti delle regioni, dell’Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), del Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri interessati.

2. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale di cui all’articolo 6. Essa esprime altresì parere sui provvedimenti legislativi che riguardano la montagna e che sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
3. La Conferenza nazionale per la montagna si può articolare al proprio interno in sezioni sui diversi temi, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

Art. 6.

(Piano triennale nazionale
delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata e sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Conferenza nazionale per la montagna, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».

2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, da perseguire di concerto con le regioni, mediante l’elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani.
3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Capo II

POTESTÀ E POLITICHE STATALI

Art. 7.

(Competenze legislative dello Stato.
Ambiti e modalità di intervento)

1. Le leggi dello Stato dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

a) Fondo nazionale per la montagna, istituito dall’articolo 8 della presente legge, finalizzato alla perequazione, ai sensi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;
c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;
d) esenzione di imposte e tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;
e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;
g) semplificazione delle procedure amministrative;
h) decentramento dei servizi statali.

2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell’Unione europea.

3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 8.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;
c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;
d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d’aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziate sul Fondo ammontano almeno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili annualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera d) del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera a), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.
6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, comprendenti l’estensione del territorio montano, l’entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, l’esigenza della salvaguardia dell’ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media per abitante, il livello dei servizi, la natura e l’entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.
7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti sociali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane, in forma singola o associata, il compito di promuovere l’intesa di programma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata.
8. Il Fondo è iscritto in un’apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell’ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all’impiego delle risorse di cui al comma 8.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l’UNCEM, presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull’attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

Art. 9.

(Riserva ai territori e agli enti montani di quote di fondi statali destinati agli enti locali)

1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali riguardanti:

a) la perequazione, di cui all’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;

b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;
c) l’associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;
d) i contributi e i trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all’80 per cento;
e) i finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata, nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all’e-government;
f) gli interventi straordinari.

2. Le quote di cui al comma 1 sono ripartite in base ai criteri indicati nell’articolo 8.

Art. 10.

(Esenzione totale dell’imposta sul valore aggiunto-IVA)

1. Nelle zone montane, sono interamente esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni connesse, sia nella domanda, sia nell’offerta, con le opere:

a) volte a favorire gli insediamenti, riguardanti l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni, a condizione che l’immobile non sia di lusso, sia ubicato nel comune in cui l’acquirente o il proprietario ha la propria residenza e che l’acquirente, nell’atto di acquisto, o il proprietario dichiarino, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel territorio nazionale, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle presenti agevolazioni;

b) realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l’edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d’acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale.

2. Sono altresì interamente esenti dall’IVA tutte le attività, prestazioni ed opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.

Art. 11.

(Esenzioni e riduzioni da imposte e diritti)

1. Nelle zone montane sono esentati dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali, di bollo, gli atti riguardanti:

a) il trasferimento e l’accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, imprenditori agricoli, singoli o associati;

b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
c) la produzione da biomasse.

2. L’energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
4. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL), previste dall’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati all’articolo 21, comma 1, del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 154:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento.»;

2) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.»;

b) all’articolo 163, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».
6. In attesa dell’attuazione della delega di cui all’articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota prevista nell’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l’esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’efficacia di tale agevolazione è subordinata all’assenso della Commissione europea.

Art. 12.

(Finanziamenti, contributi
e agevolazioni fiscali)

1. Nell’ambito delle sue competenze, lo Stato dispone finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali riguardanti in particolare:

a) finanziamenti, in base al piano forestale nazionale, assegnati alle comunità montane e ai consorzi forestali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, per la forestazione e per l’agricoltura eco-compatibile, anche per la parte delle quote nazionali previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di altri programmi comunitari;

b) contributi per la forestazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) contributi per la realizzazione e la manutenzione degli impianti a fune;
d) finanziamenti di progetti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;
e) finanziamenti di interventi per il turismo montano, nel quadro previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135;
f) agevolazioni fiscali, nelle quote e nei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nonché contributi per la manutenzione e l’ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;
g) estensione delle agevolazioni, di cui all’articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;
h) conferma dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (lCI) dei terreni agricoli montani;
i) ammissibilità del credito di imposta per investimento delle imprese nell’adegua mento e nell’ammodernamento degli impianti;
l) priorità nella ripartizione dei fondi, erogati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;
m) concessione della copertura parziale degli interessi sui mutui dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici.

Art. 13.

(Agevolazioni per le imprese,
gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei comuni di minore dimensione)

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per le zone abitate con meno di 500 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d’impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all’IVA, nell’anno precedente, inferiore a 60.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l’adeguamento e l’ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Le disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, in materia di promozione dell’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, sono estese ai comuni di cui al comma 1, non ricadenti nelle delimitazioni di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. Le imprese agricole, operanti nelle zone montane, sono esenti dagli oneri previdenziali per assunzioni a tempo determinato o stagionale di coltivatori diretti e di lavoratori extracomunitari. Le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita convenzione.
5. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive nei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento.

Art. 14.

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, anche in relazione a quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono assumere in appalto sia da enti pubblici sia da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi e similari, nonché lavori agricoli e forestali quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco e similari, per importi non superiori a 25.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori singoli, e non superiori a 150.000 euro per ogni anno nel caso di imprenditori in forma associata. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, purché esercitino l’allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 100.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.
6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica e similari, a condizione che l’importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 150.000 euro per ogni anno.
7. All’articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti».

Capo III

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Art. 15.

(Piani di sviluppo economico
e tutela ambientale e territoriale)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all’articolo 28, commi 3 e 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno come finalità il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi. I piani individuano, per le diverse attività economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi dell’incremento dell’occupazione e dell’innalzamento del tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il livello di miglioramento del patrimonio naturalistico agrosilvo-pastorale a favore di una maggiore biodiversità, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale e monumentale, dell’edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio dell’uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale, anche a tutela delle generazioni future. I piani pluriennali di sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di benefici a favore delle attività economiche individuate come prioritarie. Al finanziamento degli interventi e delle opere previsti dagli stessi piani concorrono, in forma coordinata, risorse finanziarie provenienti dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni, dallo Stato e dall’Unione europea. A tali fini le amministrazioni pubbliche prestano ogni collaborazione e supporto tecnico alle comunità montane per l’individuazione e l’acquisizione delle risorse finanziarie utilizzabili.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l’uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16.

(Usi civici)

1. Nei comuni montani, i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti esproprianti hanno ottenuto, ove necessario, l’autorizzazione, previa approvazione della regione, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

2. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, così come determinati dalla regione, è fatto valere sull’indennità di espropriazione.

Art. 17.

(Servizi decentrati dello Stato)

1. Lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscono diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.

2. Il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie sedi in ogni comunità montana.
3. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli uffici al fine di consentirne l’agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani.
4. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del CIPE, un apposito Atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. All’onere derivante dall’Atto aggiuntivo al Contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale si provvede con le risorse di cui all’articolo 34.
5. Nei comuni montani, d’intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l’istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. I centri multifunzionali si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM) di cui all’articolo 21.

Art. 18.

(Servizi pubblici)

1. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni possono prevedere contributi a favore dei residenti e delle imprese operanti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed elettrici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni, d’intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, determinano le condizioni per assicurare, anche in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia nelle zone montane, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.
3. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d’intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni montani con meno di 3.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
4. Le regioni assicurano standard di diffusione e qualità dei servizi pubblici nelle aree montane.
5. I soggetti gestori di pubblici servizi anche locali sono tenuti ad inserire nei contratti e nelle convenzioni che regolano l’erogazione dei servizi e nelle carte dei servizi elementi certi in ordine ai livelli essenziali di prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.
6. Nell’ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell’ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, e un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.
7. L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa che servono i territori montani sono a totale carico degli enti gestori.
8. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore di soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 19.

(Sedi montane di attività
e strutture di alta qualificazione)

1. Su proposta della Conferenza unificata sono emanate direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni, anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e di assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari e per sostenere con adeguate dotazioni finanziarie straordinarie le strutture di tale natura esistenti.

Art. 20.

(Sistema formativo)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l’autorità scolastica provinciale, le comunità montane e gli altri enti locali interessati.

2. Le autonomie scolastiche insistenti nelle zone montane, nell’ambito delle proprie prerogative, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con l’UNCEM e la Conferenza unificata, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito, alle autonomie scolastiche, personal computer o altre apparecchiature informatiche, trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l’amministrazione ha provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle autonomie scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
4. Nelle zone montane, sulla base di formali intese tra l’amministrazione scolastica provinciale e l’ente provincia, possono essere costituite classi anche in deroga alla normativa vigente. L’Ufficio scolastico regionale assicura le risorse di personale nonché le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’eventuale maggior numero di classi rispetto ai parametri fissati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nelle comunità montane o nelle zone montane delimitate dall’autorità scolastica provinciale, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola secondo criteri e modalità stabiliti dalla regione.

Art. 21.

(Informatica, telematica e ricerca scientifica)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), realizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed allo sviluppo di infrastrutture di comunicazione tecnologicamente avanzate sia per il sistema degli enti locali sia per l’insieme delle attività presenti sul territorio è attribuito carattere prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. Il Ministero per l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.
3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l’emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell’interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti della professione notarile per l’invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
4. Le amministrazioni centrali dello Stato, d’intesa con la Conferenza unificata, istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d’interesse nelle aree montane, con le comunità montane, i comuni montani e l’UNCEM. Il CNIPA, sentita l’UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
5. I comuni e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e i servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l’accesso gratuito a tutte le informazioni e a tutti i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.



Art. 22.

(Campagne informative)

1. Per il finanziamento di campagne informative annuali in favore della montagna italiana, relative alle finalità della presente legge ed alla diffusione della cultura della montagna, sono stanziati 2 milioni di euro in ragione d’anno. Le campagne informative sono predisposte, in accordo con le regioni, dal Ministro per gli affari regionali o, in sua assenza, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali. Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dall’Istituto nazionale della montagna (IMONT) di cui alla delibera 17 marzo 2004, n. 146.

Art. 23.

(Patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, salvo il disposto del comma 6 del presente articolo. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità montana.

2. Le regioni possono affidare alle comunità montane ed ai consorzi forestali compiti di manutenzione, conservazione, valorizzazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la comunità montana, elaborano piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e progetti analoghi. Ai fini della tutela ambientale, gli organismi possono beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali forestali sono coordinati con i piani di sviluppo socio-economico descritti dall’articolo 15 della presente legge, previsti dalle leggi regionali per la montagna ove esistenti e dall’articolo 28 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.
3. In deroga ai requisiti di cui dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l’assegnazione di giovani volontari residenti nella comunità montana, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della citata legge n. 64 del 2001.
4. I consorzi godono dei benefici previsti dall’articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio attribuiscono alle regioni finanziamenti da destinare ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane per interventi di forestazione nell’ambito dei piani forestali di competenza e le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri programmi comunitari. Il riparto dei finanziamenti viene effettuato d’intesa con la Conferenza unificata.
5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono attuazione dell’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengono conto dell’aumento delle superfici boschive e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.
6. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta o tributo gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d’affitto e hanno diritto, altresì, a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Il conferimento ha durata minima di dieci anni e può essere rinnovato. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l’attuazione del presente articolo; in attesa dell’emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.

Art. 24.

(Pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell’ecosistema tradizionali, le regioni predispongono un Piano per l’individuazione, il recupero, l’utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

2. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della citata legge 23 dicembre 1999, n. 499. L’attribuzione alle regioni dei relativi finanziamenti avviene d’intesa con la Conferenza unificata.

Art. 25.

(Certificazione di ecocompatibilità
e marchio di garanzia)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, le regioni promuovono la certificazione di ecocompatibilità ed il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo sono rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio regolamento i criteri silvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l’uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 26.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con le indicazioni «denominazione di origine» o «indicazione geografica» o «attestazione di specificità», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», con annessa specificazione regionale, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani, sia per quanto riguarda la trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. La denominazione di «prodotto della montagna italiana» nei termini di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti ed alle lavorazioni tipiche, diverse da quelle tutelate ai sensi del comma 1 del presente articolo, che siano state autorizzate dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La domanda di registrazione è presentata alla regione dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. L’autorizzazione individua l’organismo di controllo ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e costituisce il titolo per l’inserimento dei prodotti nell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l’ammissione alle deroghe ivi previste.
4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
5. I comuni montani possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del».
6. I comuni e le comunità montane possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica.

Art. 27.

(Sanità di montagna)

1. Tra gli adempimenti cui sono tenute, ai fini dell’accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presìdi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l’adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per malati acuti, sia per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro capite, con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, di dispersione territoriale e di bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e sociosanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo così l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
3. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), e in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, lo Stato istituisce il Fondo perequativo, stimando il deficit di risorse dei territori montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare quanto stabilito ai commi 1 e 2.
4. Nell’ambito del potenziamento delle iniziative di e-government, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l’uso integrato di tecnologie informatiche e di servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato d’intesa con la Conferenza unificata. Nel progetto sono determinati: l’uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l’individuazione e la certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le regioni provvedono all’attuazione del progetto anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del SIM. Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell’unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Le regioni provvedono, nell’ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l’accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la Conferenza unificata determina annualmente una quota del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locali di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota si tiene conto nell’ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Lo standard di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.
6. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, adottato d’intesa con la Conferenza unificata, è determinata la correzione verso l’alto della quota capitaria spettante alle aziende operanti in tutto o in parte nei territori montani.
7. Il servizio prestato dai medici nell’ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente la definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.
8. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con l’INM, stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che frequentano scuole di specializzazione e contestualmente si impegnano ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Art. 28.

(Sviluppo del turismo montano)

1. Salva diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all’articolo 6 della medesima legge.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito delle zone montane».
3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, concernente la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell’assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
4. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità ed i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata.
5. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le regioni determinano i requisiti dei rifugi di cui al primo periodo. L’apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, della legge 10 maggio 1976, n. 319, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
6. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta nelle zone montane, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall’articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 29.

(Servizio militare prestato
nel Corpo degli alpini)

1. Le truppe alpine conservano la caratteristica di Corpo speciale all’interno delle Forze armate e sono assegnate di stanza nelle Alpi e nelle altre zone montane dello Stato. Il Corpo può essere incaricato dello svolgimento di missioni di protezione civile all’interno e fuori del territorio nazionale, deliberate dal Governo e dal Parlamento secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. Ferma restando la sua sottoposizione al Ministero della difesa per quanto attiene ai compiti militari di tutela armata dell’integrità e degli interessi dello Stato, nell’effettuazione degli interventi di protezione civile di cui al comma 1, il Comando delle truppe alpine dipende funzionalmente dal Comitato operativo della protezione civile, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine l’addestramento di base militare impartito ai membri delle truppe alpine è opportunamente integrato da cicli addestrativi finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.
3. Ai fini dell’incorporazione del personale volontario all’interno delle truppe alpine, è attribuita preferenza alle reclute provenienti dalle regioni dell’arco alpino e dalle zone montane.

Art. 30.

(Protezione civile)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a reperire ed attrezzare nelle zone montane meno facilmente accessibili idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l’organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d’emergenza.

2. Al relativo onere si provvede con stanziamento del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata.

Art. 31.

(Difesa del suolo)

1. In sede di rifinanziamento triennale, nella legge finanziaria annuale, della legge 18 maggio 1989, n. 183, lo Stato individua una quota di risorse, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione territoriale previsti nei piani di sviluppo delle comunità montane e realizzati d’intesa con le autorità di bacino, volti alla predisposizione e attuazione dei Piani direttori di salvaguardia del territorio, quali strumenti conoscitivi, gestionali e di indirizzo della programmazione degli interventi di difesa del suolo.

Art. 32.

(Interventi in favore dell’associazionismo sociale)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nelle zone montane e nelle altre aree territorialmente marginali del paese»;

b) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle zone montane. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l’acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle zone montane, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

(Abrogazioni di norme)

1. Gli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 24, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogati.

Art. 34.

(Riserve di fondi e copertura finanziaria)

1. Per gli anni 2006-2008, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8, 10, 11, 12 e 22, della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2006 e degli articoli 13 e 14, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento»;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

Art. 35.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all’attuazione degli articoli 8, 10, 13, 17, 20, 21 e 27 della presente legge. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri.