venerdì 10 ottobre 2008

IL DOTT. VENNERI SI SOFFERMA SUL PROBLEMA DEI RIFIUTI SUI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

Analizzando meglio il c.d. decreto-rifiuti, ovvero il decreto – legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, successivamente convertito nella Legge n° 123 del 14 luglio 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 165 del 16 luglio 2008, ho notato che:
Questa legge all’art. 18 recita: Per le finalita' di cui al presente decreto, e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni ecc.ecc. E giù un’elenco di leggi, decreti, articoli di legge che vanno dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; per un totale di circa 47 tra leggi, Regi decreti, D.P.R., Leggi regionali ed altro e, ad abundantiam, le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi, nonché, per stare tranquilli, leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Pur tuttavia, nel caso che a noi interessa, è importante notare che la L. 123/08: a) deroga alla legge 1766 del 1927;
b) al Regio decreto 332 del 1928;
c) al D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 artt. 69, 81, 82, 101;
d) alla L. n° 394 del 6 dicembre 1991 (L. quadro sulle aree protette) artt. 6 11 13;
MA NON VA IN DEROGA E NEMMENO CITA:
1) il D.P.R. 15 gennaio 1972 n° 11 art. 1, che all’ultimo comma ha trasferito alle regioni le competenze in materia di usi civici;
2) L’art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 che trasferisce le funzioni amministrative nella materia “agricoltura e foreste” e quindi gli usi civici, alle Regioni; (sono derogati invece gli art. 69-81-82-101)COSA PIU’ IMPORTANTE NON DEROGA ALLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N° 11 DEL 17 MARZO 1981 “NORME IN MATERIA DI USI CIVICI” CHE NON E’ NEMMENO CITATA. PER CUI ESSENDO STATI ATTRIBUITI SENZA SUSPICIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ COL D.P.R. 616/1977 ALLE REGIONI I POTERI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE, LA REGIONE CAMPANIA, HA SEMPRE L’ULTIMA PAROLA IN MERITO AD UN’EVENTUALE UTILIZZO DI TERRENI GRAVATI DA USI CIVICO PER I FINI DI CUI ALLA LEGGE 123/2008. E’ NECESSARIO UN DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTIN