domenica 16 ottobre 2011

CORTE DI CASSAZIONE N.3811 DEL 2011

DA STUDIOLEGALELAW.NET

L’appartenenza allo Stato di un’area risulta dal suo essere strumentalmente collegata alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini
Risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il contrasto, tra una società e l’Amministrazione delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, in merito all’appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca site nella laguna Nord di Venezia. Proprietà privata o demaniale ? Proprietà demaniale senza alcun dubbio. Già all’epoca del regolamento approvato dal competente organo dell’Impero, la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l’art. 28 del codice_della_navigazione individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica e, quindi, distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato.

Anche in base alla normativa previgente la laguna e, quindi le valli da pesca, era considerata demanio pubblico e tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna e con la stessa delle valli da pesca. Al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura “non privata” a un bene immobile, la Corte, con la Sentenza n. 3811/2011, ha rivisitato in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali. La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede tutt’ora, nelle sue linee fondamentali, nel codice civile il quale divide i beni pubblici, ossia i beni “appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”, in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali hanno quale caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente a enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità, il così detto “demanio necessario”, ovvero il demanio marittimo, idrico e militare, o per il fatto di appartenere a enti territoriali, il così detto demanio accidentale o eventuale, quali le strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico e artistico, raccolte dei musei etc. La Costituzione non contiene un’espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione. Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa- codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. L’art. 9 Cost., in particolare, prevede infatti che la Repubblica tutela “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La riforma, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ma, ciò che ha maggior rilievo nella classificazione dei beni pubblici è la loro funzione e gli interessi collegati a tali beni. Insomma, non si deve partire da una visione prettamente patrimoniale -proprietaria, ma, approdare a una prospettiva personale - collettivistica. Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, è il riferimento non allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, ma allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi. Non conta la titolarità dei beni, bensì le intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinate alla realizzazione dello Stato sociale.
Anna Teresa Paciotti