giovedì 3 gennaio 2013

IL TAR BASILICATA VALORIZZA SOLO I PERITI DEMANIALI REGIONALI ISCRITTI NELL'APPOSITO ALBO AI FINI DELLA TUTELA DEL DEMANIO CIVICO

DI SEGUITO LA SENTENZA N. 581 DEL 2012 PER ESTESO DEL TAR BASILICATA CHE VALORIZZA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I PERITI DEMANIALI INCLUSI NELL'ALBO REGIONALE PENALIZZANDO QUELLI CHE OPERANO COME PROFESSIONISTI PRIVATI NEI COMUNI:


N. 00581/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00533/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2008, proposto da: Comune di Barile in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Francesco Missanelli in Potenza, via del Gallitello, n.221;

contro

Regione Basilicata in persona del Presidente p.t., Regione Basilicata - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, Regione Basilicata - Dipart. Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Uff. Capitale Terra, n.c.;

per l'annullamento

della nota prot. n. 164500 del 25/8/2008 della Regione Basilicata ad oggetto “Usi Civici- L.R. n.57/00 e succ. modif. e integr.- Nomina Perito Demaniale” ed ove occorra della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 25/2/05 n.416, contenente “Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi di cui alle LL. RR. n.57/00 e n. 25/02”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n.493/12 con cui, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., è stato assegnato al ricorrente un termine entro cui presentare deduzioni in merito a questioni di inammissibilità del gravame sollevate d’ufficio;

Vista la memoria depositata dal Comune di Barile in data 24/11/12 con riferimento alle questioni sollevate d’ufficio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Francesco Missanelli, su delega dell' Avv. Agatino Cariola, per la parte ricorrente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il comune ricorrente impugna la nota meglio specificata in epigrafe, avente il seguente oggetto “Usi Civici- L.R. n.57/00 e s.m. e i. – nomina perito demaniale. Con la stessa la Regione Basilicata, nel rivolgersi ai comuni della regione, ha affermato che le attività dagli stessi affidate a tecnici diversi da quelli indicati dalla Regione non possono assolutamente comprendere i compiti che il Perito Demaniale, nominato dalla Regione ai sensi dell’art. 7 l.r. n.57/00, è tenuto a svolgere e che pertanto il censimento delle terre civiche ricadenti nel territorio comunale e l’aggiornamento dello stato degli arbitrari occupatori è esclusiva competenza del perito demaniale regionale. Viene pure richiamata la l.r. n.15/08 laddove essa contiene indicazioni sulle modalità di calcolo dei canoni, fissando il reddito dominicale in vigore quale misura per la determinazione del canone corrente.

Si deduce quanto segue:

1.-Illegittimità della nota impugnata per violazione e falsa applicazione della l.r. n.57/00 e succ. modif.- eccesso di potere per sviamento- difetto di istruttoria e di motivazione- contraddittorietà manifesta.

La nota obbligherebbe illegittimamente i comuni a richiedere alla regione la nomina dei periti per l’accertamento e censimento dei terreni oggetto di usi civici ricadenti nel proprio territorio. Viceversa tali attività non sarebbero di esclusiva spettanza dell’istruttore perito demaniale;

2.- Illegittimità della nota impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 78 d.p.r. n.616/77 nonché dell’art. 32 co. 8 l. n. 724/94- eccesso di potere per sviamento- difetto di istruttoria e di motivazione- contraddittorietà manifesta.

Si sostiene che è illegittimo obbligare i comuni in relazione all’aggiornamento anagrafico e alla riscossione dei canoni, con particolare riferimento ai criteri da utilizzare per la loro determinazione nonché in relazione alla procedura da seguire per la nomina degli istruttori- periti demaniali. Non sarebbe ragionevole prevedere che il comune sia tenuto a dover attendere la conclusione del lavoro dell’istruttore- perito demaniale regionale (prima di poter aggiornare l’anagrafe e chiedere i canoni agli arbitrari occupatori) dato che la legge dà ai comuni le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico;

3.- Questioni di legittimità costituzionale della l.r. Basilicata n.57/00 e succ. modif. (l.r. n.25/02 e l.r. n.15/08).

Premesso che i motivi d’illegittimità si estendono alla disciplina legislativa, si rileva che nel caso in cui l’atto impugnato dovesse essere ritenuto conforme a detta disciplina, allora dovrebbe essere rilevata l’incostituzionalità della stessa sotto i seguenti profili:

-illegittimità dell’art. 6 co. 5 l.r. Basilicata n.57/00 per contrasto col disposto dell’art. 114 Cost. per lesione dell’autonomia comunale mortificata da norme che prevedono la nomina regionale del perito demaniale secondo le modalità specificate nel d.p.g.r. n.416/05 addirittura con sanzioni a carico del comune che non richiede la nomina del perito. Sarebbero pure implicati profili di violazione dell’art. 97 (buon andamento) e dell’art. 119 (autonomia finanziaria dei comuni);

-contrasto dell’art. 9 l.r. n.57/00 (questione reddito dominicale) con l’art. 32 comma 8 l.n. 724/94 dato che il Legislatore Statale consentirebbe criteri di determinazione dei canoni basati sul valore reale del fondo onde evitare abusi a danno degli enti esponenziali da parte degli utilizzatori del fondo. Di qui il contrasto con gli artt. 3, 117 comma 2 lett. s), lett. e) e 97 della Costituzione.

La Regione Basilicata non si è costituita.

Nella pubblica udienza del 20/9/12 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con ordinanza collegiale n.493/12, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., è stato assegnato al ricorrente un termine entro cui presentare deduzioni in merito a questioni di inammissibilità del gravame sollevate d’ufficio. Con memoria depositata in data 24/11/12 l’istante ha esposto le proprie deduzioni sulle predette questioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Invero, come già prospettato con l’ordinanza n.493/12, la nota regionale impugnata e rivolta a tutti i comuni della Basilicata non ha carattere provvedimentale, poiché non costituisce atto di esercizio d’una specifica potestà amministrativa bensì si limita a richiamare l’osservanza delle norme legislative regionali nella stessa indicate con invito ai comuni a non discostarsi da tali disposizioni. Difetta pertanto una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del Comune ricorrente quale avrebbe potuto configurarsi, ai fini d’una rituale impostazione della presente controversia, mediante impugnativa diretta e tempestiva (atteso chè quella odierna tale non è) della deliberazione di G.R. 25/2/ n.416 (procedure e criteri per il conferimento degli incarichi di cui alle L.R. n.57/00 e 25/02) e, ancor più, mediante impugnativa dell’atto di conferimento dell’incarico di Perito Demaniale da parte della Regione a seguito di richiesta (da formularsi eventualmente con la cautela della riserva di impugnazione) in tal senso da parte del Comune istante.

L’inammissibilità della presente impugnativa va confermata anche con riferimento a quella parte dell’atto impugnato afferente il richiamo all’osservanza, da parte dei comuni, del precetto di legge (art. 9 l.r. n.57/00) che stabilisce che, in sede di affrancazione dei livelli, il comune assume il reddito dominicale come misura del canone corrente. La nota impugnata è, su tale questione (rispetto alla quale, sussistendo i necessari profili di interesse ad agire in questa sede carenti, sarebbe semmai la competenza giurisdizionale dell’A.G.O. ad essere investita di eventuali controversie) meramente riproduttiva del dettato di legge.

Di tal chè va confermata l’inammissibilità del gravame in epigrafe.

Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 settembre, 18 ottobre e 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Ferone, Presidente FF

Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE