venerdì 25 maggio 2007

......e tutto il 1024 della Camera dei deputati


CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato ZANETTA
Disposizioni in materia di usi civici
Presentata l’8 giugno 2006
ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’argomento oggetto
della riforma che si propone sono gli
« usi civici » propriamente detti, gravanti
su terre di proprieta` di soggetti diversi da
quelli titolari dei diritti (cosiddetto demanio
feudale) e non quelli gravanti su terre
di proprieta` delle stesse collettivita` titolari
del diritti, siano comunali o di altri enti
(cosiddetto demanio universale o comunale
o civico).
La normativa vigente in materia di usi
civici risale agli anni 1927-1928 (legge 16
giugno 1927, n. 1766, e regolamento di cui
al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332)
ed e` stata integrata con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, nel quale si impone alle regioni di
delegare le funzioni in tale materia ai
comuni, nel cui territorio sono poste le
terre civiche.
Per una migliore comprensione della
materia si rammenta che esistono, di fatto,
quattro tipi di terreni gravati da uso
civico:
di categoria A: terreni a destinazione
boschiva e pascoliva, alienabili con autorizzazione
regionale;
di categoria B: terreni a destinazione
agricola, ripartiti tra le famiglie di coltivatori
diretti, appartenenti alla collettivita`
e assegnati in enfiteusi. Sono alienabili
solo dopo l’affrancamento;
non assegnati ad alcuna categoria:
terreni non alienabili e non usucapibili
prima dell’assegnazione a categoria. Eventuali
atti di mutamento di destinazione o
di alienazione sono nulli;
la cui occupazione e` stata legittimata:
una minoranza di fondi appartenenti ai
comuni o ad altre collettivita` , la cui occupazione
abusiva e` stata consentita legalmente
con l’imposizione di un canone
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
di natura enfiteutica. Essi sono liberamente
alienabili.
E`
fuor di dubbio che gli usi civici non
abbiano piu` , nella societa` moderna, il
valore sociale che era alla base della loro
istituzione e costituiscano un vincolo immotivato
e anacronistico ad attivita` imprenditoriali
e private imposte dall’attuale
situazione dello sviluppo economico e dal
diritto alla realizzazione, per esempio, di
abitazioni di edilizia popolare ed economica,
che rappresenta un moderno concetto
di uso civico.
Ne´ vale l’argomentazione che il mantenimento
degli usi civici scongiuri l’uso
indiscriminato del territorio; altre norme e
altri vincoli hanno oggigiorno questa funzione.
A questa valutazione di merito si aggiunga
quella relativa alla complicazione
burocratica dell’espletamento delle pratiche
relative all’affrancamento dei beni
gravati da uso civico, che rende ancora piu`
anacronistico il mantenimento dell’istituto,
in un momento storico nel quale la semplificazione
burocratica e amministrativa
sta entrando, anche se a fatica, nella
prassi dei rapporti tra la pubblica amministrazione
e i cittadini.
Le regioni ben raramente hanno applicato
il disposto citato che prevedeva la
devoluzione ai comuni delle competenze in
materia di usi civici. Solo la regione
Abruzzo e` stata pioniera in questo campo
(legge 3 marzo 1988, n. 25), introducendo
la declassificazione e la convalida di atti
invalidi, norme ritenute corrette dalla
Corte costituzionale, che ha ritenuto sostanzialmente
legittimo il principio che tali
beni possano essere considerati commerciabili
e alienabili secondo il diritto comune.
E`
, percio` , ormai urgente fare chiarezza,
eliminare le norme anacronistiche, semplificare
le procedure e, soprattutto, devolvere
« quel che resta » degli usi civici ai
comuni, che sono le sole amministrazioni
in grado e in diritto di valutare e decidere
in materia.
Gli scopi della presente proposta di
legge sono, quindi, essenzialmente:
l’affidamento della competenza sugli
usi civici al comune, che diventa pertanto
il livello amministrativo legittimato a sopprimere,
mantenere e regolamentare l’istituto
sul proprio territorio;
l’accertamento in tempi brevi dei diritti
collettivi ancora vantati;
la legittimazione, a discrezione del
comune, delle situazioni pregresse, verificatesi
anche in deroga alla legislazione
vigente, caratterizzate da assenza di dolo;
la soppressione dei commissari agli
usi civici, attribuendo la funzione giurisdizionale
al giudice ordinario, in ossequio
a quanto disposto dall’articolo 102 e dalla
VI disposizione transitoria e finale della
Costituzione, che prescrivono il divieto
delle giurisdizioni speciali e la revisione di
quelle esistenti.
Nella proposta di legge, l’articolo 1
definisce le finalita` della legge; l’articolo 2
stabilisce le competenze della regione e,
soprattutto, del comune, che diventa, a
tutti gli effetti, il titolare delle competenze
in materia; l’articolo 3 disciplina in tempi
certi (un anno) il censimento dei diritti
ancora legittimamente pretesi; l’articolo 4
detta norme in merito alla legittimazione
di usufrutti abusivi; l’articolo 5 precisa la
validita` degli atti di legittimazione di usufrutto
di beni civici, nei casi di non
rispetto dei termini da parte degli aventi
causa ed, inoltre, l’inammissibilita` di legittimazione
di usi civici relativi a particolari
terreni (cave e risorse minerarie);
l’articolo 6 stabilisce l’entita` dei canoni e
il loro affrancamento; l’articolo 7 sopprime
i commissari ed elimina le promiscuita`
di diritti tra comuni diversi; l’articolo
8 stabilisce che il contenzioso e` regolato
dal codice civile e devoluto al giudice
ordinario; l’articolo 9, infine, elenca le
norme abrogate e fissa l’entrata in vigore
della legge.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalita`).
1. La presente legge disciplina la gestione
dei beni civici, ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione, per quanto riguarda
il censimento, la conservazione, la
cancellazione e l’usufrutto dei beni civici.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono beni
civici comunque denominati quelli appartenenti
a qualunque titolo ad una comunita`
di abitanti e, in particolare, i beni
provenienti dall’attuazione della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento
di esecuzione, di cui al regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
ART. 2.
(Competenze).
1. La gestione dei beni civici esistenti
nel proprio territorio e` di competenza dei
comuni per quanto riguarda il censimento,
la cancellazione, la conservazione e l’usufrutto
degli stessi.
2. Restano ferme le attribuzioni in
materia di usi civici delle regioni e delle
province a statuto speciale.
ART. 3.
(Censimento).
1. Chiunque abbia esercitato con atto
riconosciuto legalmente, in data non successiva
al 31 luglio 2005, sia individualmente
sia collettivamente, diritti di uso
civico su terreni di proprieta` pubblica o
privata o collettiva, comunque denominata,
qualora intenda mantenere tale diritto
deve farne richiesta al comune ove e`
sito il terreno, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le richieste di cui al comma 1 che
riguardino la generalita` degli abitanti del
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
comune oppure associazioni di utenti,
sono presentate rispettivamente, dal sindaco
o dal legale rappresentante dell’associazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve
contenere le indicazioni relative a: natura,
estensione, dati catastali idonei per identificare
il terreno stesso e il suo proprietario,
prove documentali dei diritti esistenti.
4. La richiesta di cui al comma 1 e`
accettata o respinta entro un mese dalla
ricezione, con delibera motivata del consiglio
comunale. Qualora accettata, la persistenza
del diritto deve essere registrata e
trasmessa, entro due mesi dalla notificazione,
a cura dell’usufruttuario del bene
civico, e in esenzione da qualsiasi imposta,
all’ufficio erariale competente per territorio,
che deve provvedere a caricare il
terreno in apposita partita, nella quale sia
riportato, oltre al nominativo del proprietario,
il nominativo del titolare del diritto
di uso civico.
5. Ogni azione diretta ad ottenere il
riconoscimento di diritti non dichiarati
entro il termine di cui al comma 1 e` nulla.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge nessun accertamento
degli usi civici o di qualsiasi altro diritto
di promiscuo godimento puo` essere promosso
d’ufficio.
ART. 4.
(Legittimazione di usufrutto abusivo).
1. L’usufrutto in atto di terre oggetto di
uso civico, comunque classificate, puo` essere
legittimato, su istanza degli usufruttuari
abusivi, con le modalita` di cui all’articolo
3, qualora l’usufrutto sia in atto
al momento della richiesta e lo sia stato
per un periodo di almeno venti anni
antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La legittimazione di cui al comma 1,
previa esposizione per due mesi della
richiesta all’albo pretorio, e` concessa o
negata entro il mese successivo dal consiglio
comunale.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. L’atto di legittimazione deve essere
registrato e trasmesso, entro due mesi
dalla notificazione, a cura dell’usufruttuario
del bene civico e in esenzione da
qualsiasi imposta, all’ufficio erariale competente
per territorio, che deve provvedere
a caricare il terreno in apposita partita,
nella quale sia riportato, oltre al nominativo
del proprietario, il nominativo del
titolare del diritto di uso civico.
ART. 5.
(Validita` degli atti).
1. I diritti di uso civico, a qualsiasi titolo
registrati, non accertati secondo le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4, decadono.
2. I comuni sono obbligati a indicare
l’esistenza di usi civici nel certificato rilasciato
ai sensi dell’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. L’omessa indicazione
dell’esistenza dell’uso civico certificato
lo rende inopponibile a chi acquisisca
diritti relativi al terreno in forza di titolo
cui il medesimo certificato risulti allegato,
nonche´ ai suoi eredi o aventi causa.
3. L’usufrutto di beni civici, interessati
da attivita` di escavazione, dalla presenza
di attivita` minerarie, comprese le acque, o
che siano parte di un comprensorio unitario
di demanio collettivo, e` escluso dalla
legittimazione.
4. La legittimazione di cui agli articoli
3 e 4 si intende comunque riconosciuta
qualora il consiglio comunale non abbia
deliberato sulle istanze entro il termine
previsto negli stessi articoli.
5. La trascrizione, oltre il termine previsto,
di atti di legittimazione di usufrutto
di beni civici, ai sensi degli articoli 3 e 4,
presso l’ufficio tecnico erariale competente
per territorio, e` nulla.
ART. 6.
(Canone ed affrancamento).
1. Il canone enfiteutico, dovuto per
usufrutto di terre civiche, e` pari al reddito
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dominicale catastalmente determinato al
momento della richiesta di legittimazione
con riferimento alla data d’inizio della
concessione o legittimazione.
2. La regione puo` determinare un canone
diverso, in relazione alla destinazione
del terreno e alla qualifica di coltivatore
diretto dell’usufruttuario.
3. Il canone puo` essere affrancato, con
delibera del consiglio comunale, su richiesta
del richiedente interessato, moltiplicandone
il valore per quindici.
4. I canoni disciplinati dagli articoli 957
e seguenti del codice civile e dalle leggi
speciali in materia comunque denominati
ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni
aventi reddito dominicale per ciascuna
particella inferiore a ventisei euro non
hanno natura di diritto reale ma assumono
quella di diritto di credito. Il competente
ufficio tecnico erariale esegue
d’ufficio le volture conseguenti alla trasformazione
del diritto dell’enfiteuta in
diritto di proprieta`.
ART. 7.
(Norme transitorie).
1. Con effetto immediato dalla data di
entrata in vigore dalla presente legge sono
soppressi i commissariati per la liquidazione
degli usi civici. Le pratiche pendenti
presso i commissariati per la liquidazione
degli usi civici, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono trasmesse
al giudice competente per territorio, nel
quale sono situati i beni.
2. Le promiscuita` tra comuni o tra
frazioni di comuni in materia di usi civici
sono sciolte alla data di entrata in vigore
della presente legge e la titolarita` dei
diritti e dei beni civici spetta al comune
nel quale sono localizzati. Il comune che
acquisisce i diritti e` tenuto a corrispondere
al comune o alla frazione cedente
una somma di denaro corrispondente al
valore dei diritti ceduti, secondo il principio
dell’affrancamento di cui all’articolo
6, comma 3.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 8.
(Contenzioso).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli atti aventi
per oggetto terre civiche sono di competenza
del giudice ordinario e ad essi si
applicano le norme generali del codice
civile, in particolare l’articolo 2652, primo
comma, numero 6).
2. Tutti i procedimenti gia` pendenti,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, presso gli uffici dei commissari per
la liquidazione degli usi civici devono
essere definiti nel termine perentorio di
un anno. Decorso tale termine, i procedimenti
non conclusi sono dichiarati estinti.
3. Le richieste di cui agli articoli 3 e 4,
affisse in copia all’albo pretorio per la
durata di due mesi, possono essere impugnate
dinanzi al giudice competente per
territorio entro i due mesi successivi mediante
ricorso notificato al proprietario e
al comune. Il giudice decide entro tre
mesi, decorsi i quali il procedimento e`
considerato estinto.
4. Contro le decisioni negative sulle
istanze di cui agli articoli 3 e 4 da parte
del consiglio comunale e` ammessa impugnazione
dinanzi al giudice competente,
che decide entro tre mesi, decorsi i quali
il procedimento e` considerato estinto.
5. Per le controversie non espressamente
contemplate dalla presente legge si
applicano le norme del codice civile.
6. La trascrizione degli atti di legittimazione
di usufrutto di beni civici di cui
agli articoli 3 e 4 ha effetto sanante di
controversie e di inadempienze pregresse.
ART. 9.
(Disposizioni abrogate ed entrata in vigore).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
b) la legge 10 luglio 1930, n. 1078;
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) il decreto legislativo 2 marzo 1948,
n. 141;
d) la legge 17 aprile 1957, n. 278;
e) l’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
f) il comma 5 dell’articolo 11 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) l’articolo 12 della legge 31 gennaio
1994, n. 97.
2. La presente legge entra in vigore
decorsi tre mesi dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
C= 0,30 *15PDL0014340*
*15PDL0014340*
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1024
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI