venerdì 25 maggio 2007

PENE INASPRITE PER I REATI AMBIENTALI. LA REGOLA VALE ANCHE PER GLI USI CIVICI.


DDL DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI REATI CONTRO I BENI CULTURALI ED IL PAESAGGIO
Lo schema di disegno di legge presentato oggi al CdM contiene delega al Governo per la riforma delle sanzioni penali in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il paesaggio.
La finalità del provvedimento è quella di rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale anche attraverso la rivisitazione delle sanzioni penali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le difficoltà che oggi si incontrano nel perseguire questo genere di reati dipendono infatti, anche da una disciplina della prescrizione, quella attuale, dall’assenza della previsione di fattispecie di reato permanente – specie in riferimento alla ricettazione ed alla illecita esportazione di beni culturali- e dalla insufficienza dei poteri investigativi.
Infine, come ci ricordano episodi recentissimi (vedi i danni provocati alla Barcaccia) c’è la necessità di rivedere e potenziare la tutela per il caso degli atti vandalici, che producono un danno irreversibile, oltre che gravissimo, per i beni culturali .
Le innovazioni proposte in materia di beni culturali consistono in:
- una specifica aggravante per il reato di danneggiamento quando abbia ad oggetto un bene culturale, elevando a quattro anni la sanzione massima detentiva ed introducendo l’obbligatorietà della pena pecuniaria fino a 50.0000 euro; il reato può essere punito, con pena naturalmente ridotta, anche a titolo di colpa (danneggiamento di bene culturale con negligenza);
A titolo di esempio, si può dire che il caso concreto appena accaduto, riguardante la Barcaccia, oggi punito con la reclusione a 1 anno di carcere soltanto in virtù di un cumulo di reati aggiuntivi (tra cui resistenza a pubblico ufficiale), con le future norme sarebbe stato punito più severamente anche soltanto per il danneggiamento.
Ancora a titolo di esempio, si può citare il caso di un turista – supernegligente – che si siede sulla fontana e, senza dolo, provoca un danno grave. Mentre adesso l’atto non costituisce reato, con le nuove norme si rischia una condanna penale.
- una specifica aggravante per il reato di furto d’arte, quando cioè abbia ad oggetto un bene culturale, con un aumento della pena detentiva - rispetto al furto semplice – da tre a sei anni ed un sensibile aumento della pena pecuniaria (30.000 euro invece di 500): chi ruba il quadro notificato è punito più di chi ruba un orologio anche se dello stesso valore.
- inasprimento delle pene previste per la ricerca archeologica abusiva, prevedendo un aumento di pena (quattro anni ) in caso di uso di metal detector o altri strumenti di rilevazione;
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- estensione del reato di ricettazione anche a chi detiene illecitamente beni culturali provenienti da delitto; in questo modo il termine di prescrizione viene sospeso per tutto il tempo in cui il bene viene detenuto;
- aumento delle pene per il delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale ed estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all’estero, anche qui con l’effetto di non far decorrere il termine di prescrizione finchè il bene viene detenuto;
- istituzione della figura del riciclaggio in relazione ad operazioni su beni culturali; oggi il denaro sporco è infatti riciclato anche attraverso l’acquisto di opere d’arte.
- previsione che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, a discrezione del giudice, al pagamento del risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita;
- rafforzamento dei poteri di indagine per il perseguimento di questo genere di reati, consentendo agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati nell’attività di contrasto ai reati contro i beni culturali di eseguire indagini sotto copertura e di creare siti civetta quando i delitti siano commessi mediante l’impiego di sistemi informatici.
Gli interventi in materia di paesaggio consistono in:
- sanzioni più elevate per il reato di danneggiamento di bene paesaggistico (ora punito solo con l’ammenda);
- parificazione al reato di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica di quello di esecuzione in difformità dalle prescrizioni ed estensione del medesimo reato al caso di inosservanza del divieto di esecuzione e dell’ordine di sospensione;
- previsione di una speciale aggravante in caso di reato commesso in siti di interesse culturale, paesaggistico o archeologico;
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- previsione del reato di frode paesaggistica, nel caso di falsificazione di documentazione o uso di falsa documentazione per l’esecuzione illecita di lavori;
- estensione del sequestro a tutti i beni mobili e immobili che siano serviti a commettere i reati in materia di paesaggio (cantieri; mezzi meccanici; apparecchiature);
- interdizione dalle professioni o dalle attività d’impresa, oltre che dai pubblici uffici, per coloro che abbiano commesso i reati contro il paesaggio.
Per tutti i casi si prevede una disciplina premiale, attraverso sconti di pena e/o sospensione condizionale, per chi collabori alla riacquisizione dei beni culturali sottratti ovvero alla eliminazione dei danni prodotti attraverso la rimessione in pristino dei luoghi.
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