giovedì 17 maggio 2007

IL TAR SALERNO SUGLI USI CIVICI


Giuseppe Di Genio

Il Tar Salerno si pronuncia sulla “proprietà degli usi civici”

Con la sentenza n. 1642/2006 il Tar Salerno, Seconda Sezione, interviene su una tematica alquanto delicata nel panorama giuridico interno rappresentata dalla complicata gestione dei terreni gravati da uso civico, molto presenti e diffusi nei Comuni della Regione Campania.
Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo di prime cure riguarda una zona di Battipaglia, nel salernitano, dove sui terreni di uso civico si è realizzata una trasformazione irreversibile, di natura prevalentemente industriale-commerciale, che ha portato il Comune più volte a richiedere appositamente la c.d. sdemanializzazione dell’area, non più fruibile in uso civico a favore della collettività, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli cittadini del luogo impegnati a svolgere attività di altro tipo.
Ciò che appare interessante sottolineare nel caso di specie, al di là del profilo strettamente amministrativistico del problema con riferimento al silenzio, inevitabilmente maturato, è quel passaggio della suddetta sentenza in cui il Tar salernitano afferma perentoriamente che “la proprietà dei beni di uso civico è del Comune di Battipaglia”.
Si tratta di una affermazione del tutto peculiare, che se vizia logicamente in premessa la stessa sentenza, facilmente impugnabile a suo tempo, volendo, nei tempi prescritti, sotto questo penetrante profilo dinnanzi al Consiglio di Stato, appare del tutto paradossale e fuorviante nello spirito delle regole elementari che governano il sistema ancestrale della materia usi civici, come è noto a cavallo fra il diritto privato e il diritto amministrativo (rectius: pubblico), ma con evidenti risvolti costituzionalistici.
Come è noto si tratta di una materia alquanto vetusta nel tempo, da non confondere assolutamente con i beni demaniali, governata da una legislazione risalente agli anni ’30 (pre-trenta), da più parti inopinatamente sottovalutata e sottostimata, soprattutto in una prospettiva di strenua difesa ambientale e paesaggistica del nostro territorio, continuamente aggredito da opere edilizie abusive.
Basti pensare che la Corte costituzionale ha affermato che sui terreni di uso civico non è ammesso il condono edilizio e i vari mutamenti di destinazione devono essere giustificati da un reale beneficio per la collettività ovvero per la generalità degli abitanti (non già i singoli!).
Il Tar Salerno, forse nella fretta di risolvere un problema specifico attraverso l’applicazione dell’istituto scontato del silenzio amministrativo, sbanda pericolosamente sul tema e confonde le idee in fatto e diritto, creando un precedente ambiguo e fuorviante, laddove afferma laconicamente che la proprietà dei beni in questione è del Comune (di Battipaglia).
Tale assunto non corrisponde alla realtà giuridica ed alla disciplina dell’istituto che non può prescindere, di contro, dalla configurazione del regime di “proprietà” degli usi civici unicamente in capo alla collettività di riferimento, trattandosi di diritti fondamentali, largamente intangibili ovvero imprescrittibili, inusucapibili etc., spettando ex lege all’ente territoriale esclusivamente l’imputazione di un potere di gestione, ordinaria e/o straordinaria.
In verità, si tratta di un errore abbastanza ricorrente, che è stato stranamente commesso anche dal nostro legislatore, laddove nell’art. 32 della legge n. 326 del 2003 aveva previsto, in tema di urbanistica e condono, che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, anche se gravato da usi civici, la disponibilità all’uso del suolo venisse espressa dagli enti pubblici territoriali, ignorando così che gli unici soggetti titolari e quindi proprietari degli usi civici, come sottolinea, nello spirito della legge del 1927, la migliore dottrina e giurisprudenza, sono i cittadini naturali: all’ente pubblico, come già sottolineato, nella sua differente tipologia, spetta unicamente l’attività di gestione e amministrazione, prevalentemente attraverso l’apposito ed obbligatorio regolamento di assegnazione dei beni di uso civico, in vari Comuni della nostra Provincia, tuttavia, ancora non adottato o aggiornato.
Basti leggere, in tal senso, al di là di altre disposizioni strettamente collegate, comunque rilevanti, l’art. 1 della legge del 1927 secondo cui per l’accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una Frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all’esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.
Nondimeno è utile ricordare l’orientamento consolidato e granitico della Corte Costituzionale che anche nella recente sentenza n. 310 del 2006 ha affermato che gli usi civici sono posti a favore della “collettività utente e proprietaria dei beni”, richiamando all’uopo considerazioni già esplicitate nella sentenza n. 345 del 1997.

Giuseppe Di Genio

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